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giovedì 15 novembre 2018

INTERROGAZIONE OGGI AL SENATO SUL GRANO CAPPELLI


TESTO DELL'INTERROGAZIONE
15 NOVEMBRE 2018
AL SENATO


INTERROGAZIONE SULL'ASSEGNAZIONE IN ESCLUSIVA DEI DIRITTI DI MOLTIPLICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI DEL GRANO DURO "CAPPELLI"
(3-00141) (31 luglio 2018)
DE BONISNATURALELEONECIAMPOLILLOABATEAGOSTINELLITRENTACOSTEGALLICCHIOLOMUTIBOTTOFATTORIMOLLAME - Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Premesso che:
la varietà di grano duro denominata "Senatore Cappelli" è stata iscritta a registro nel 1969 dal CRA, oggi CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), ente di ricerca pubblica vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al quale sono riconducibili i diritti del costitutore e quindi i diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento della varietà stessa;
questo tipo di grano, dalle dimostrate e importanti qualità nutrizionali, con particolare riferimento al basso contenuto di glutine, venne costituito nel primo ventennio del '900, mettendo così a disposizione degli agricoltori una varietà adattabile al contesto;
il grano duro "Cappelli" è coltivato in particolare nel Meridione d'Italia (Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) con estensioni nelle Marche, in Abruzzo e in Toscana;
Nazareno Strampelli (1866-1942), il genetista di Castelraimondo (Macerata) che costituì questa varietà di grano nel 1915, operò presso la regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti mediante selezione genealogica dalla popolazione nord-africana Jenah Rhetifah e successivamente si trasferì presso il centro di ricerca per la cerealicoltura di Foggia;
Strampelli dedicò questa cultivar al marchese abruzzese Raffaele Cappelli, senatore del Regno d'Italia che, negli ultimi anni dell'800, aveva avviato trasformazioni agrarie importanti in Puglia;
la varietà "Cappelli" è ancora iscritta nel registro nazionale delle varietà, tenuto presso il Ministero, e il mantenimento della sua purezza è stato effettuato dalla sezione di Foggia dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura;
considerato che il CREA in data 30 giugno 2016 ha avviato un procedimento di evidenza pubblica (n. 0030316) "aperto alle Aziende Sementiere per formulare manifestazioni di interesse preliminari per l'acquisizione esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione della nuova cultivar (di seguito Varietà) di grano duro denominata 'CAPPELLI'";
considerato altresì che, a parere degl'interroganti:
la suddetta procedura desta diversi dubbi dal punto di vista della regolarità legale in quanto la costituzione del seme "Cappelli" risale al 1915 e la prima iscrizione al registro nazionale risale al decreto ministeriale 5 agosto 1938 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 29 agosto 1938). Il brevetto, dunque, sarebbe già scaduto ai sensi dell'art. 109 del codice di proprietà industriale e l'utilizzo della formula "nuova" cultivar, per attribuirne diritti di sfruttamento commerciale a qualcuno, sarebbe operazione opinabile;
in particolare il "Cappelli" è stato iscritto nel registro delle varietà di specie agrarie presso il Ministero la prima volta in data 5 agosto 1938, poi in data 3 maggio 1969 venne iscritto nuovamente e in seguito fu fatto un secondo rinnovo il 13 ottobre 1990, a cui sono seguiti un terzo rinnovo il 14 febbraio 2001 e un ultimo rinnovo il 26 febbraio 2011;
inoltre nel citato bando si precisava che "il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né un sollecito all'investimento ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 e s.m.i., bensì semplice ricerca di mercato, cui non consegue alcun obbligo per l'Ente a fornire informazioni circa l'esito di offerte, né alcun obbligo di stipula";
invece, la determinazione direttoriale n. 96 del 10 agosto 2016 procedeva all'assegnazione in esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione della nuova cultivar "Cappelli" alla Società italiana sementi SIS SpA, con sede a San Lazzaro di Savena (Bologna) via Mirandola n. 1. Di conseguenza la società, come annunciato sul proprio sito, per 15 anni produrrà e certificherà in esclusiva la varietà antica di frumento duro;
considerato inoltre che:
la circostanza, secondo quanto riferiscono gli organi di stampa, ha sollevato tra gli operatori dell'intera filiera del grano "Cappelli" molteplici perplessità per le modalità di assegnazione dell'esclusiva e per le ripercussioni negative;
a fronte delle numerose proteste che hanno trovato eco sulla stampa, nella XVII Legislatura sono stati presentati svariati atti di sindacato ispettivo, di cui solo due hanno ricevuto risposta;
in particolare il sottosegretario pro tempore Castiglione, rispondendo all'interrogazione 5-12526 presentata dal deputato Schullian Manfred, precisava che dal 2007 e fino al 2016, la varietà è stata affidata per la moltiplicazione, ai fini della successiva commercializzazione, con un'esclusiva territoriale a due ditte, una per la sola Sardegna (Selet) e l'altra per il restante territorio italiano;
in realtà risulta agli interroganti che a seguito della risoluzione del contratto novennale è stata avviata la suddetta procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo soggetto cui affidare la moltiplicazione del seme. La procedura di selezione pubblica ha visto 4 manifestazioni di interesse, tra cui quella della ditta Selet. Queste aziende sono state invitate, dall'apposita commissione tecnica, a proporre un piano di sviluppo e ad accettare i nuovi livelli di royalty attestati su 40 euro a tonnellata rispetto ai 15 euro dei precedenti contratti. Tuttavia, a seguito di tale richiesta, la Selet non avrebbe fornito alcun riscontro e, con la citata determina n. 96 del 10 agosto 2016, l'esclusiva è stata affidata alla società SIS sulla base delle garanzie fornite rispetto a quanto richiesto in termini di capacità produttiva e diffusione su tutto il territorio;
il sottosegretario Castiglione aggiungeva che è fatto salvo il diritto dell'agricoltore di autoriprodurre il seme per i propri bisogni, tra i quali non figura il commercio del seme autoprodotto: chiunque voglia produrre e porre in commercio il seme, pertanto, dovrà sottoporsi al regime di certificazione e controllo previsti dalla legge sementiera;
ulteriormente, il Ministro pro tempore Martina, rispondendo all'interrogazione 3-03447 presentata presso la Camera dei deputati, confermava quanto riferito dal sottosegretario Castiglione precisando che la produzione delle sementi di base è riservata, nel caso della varietà "Cappelli", al CREA di Foggia, che può indicare la SIS come esecutore materiale della produzione;
in questo senso il responsabile della conservazione in purezza, ovvero il CREA-CER Foggia, è l'unico soggetto che possa avere la disponibilità del seme di base, e può quindi cedere in via contrattuale tale seme per la produzione commerciale. Tali profili, pertanto, avrebbero scongiurato il rischio paventato sia in termini di possibili conflitti di interessi che di costituzione di situazioni di monopolio in capo alla SIS;
precisava infine Martina che la varietà di frumento duro "Cappelli" è una varietà pubblica e, in quanto tale, la semente può essere commercializzata da ogni soggetto a cui è stata riconosciuta la facoltà di esercitare l'attività sementiera nel campo specifico dei cereali restando salvo in ogni caso il diritto dell'agricoltore di autoriprodurre il seme per i soli propri bisogni, che non prevedono il commercio dello stesso seme prodotto. Tali precisazioni, tuttavia, a parere degli interroganti non riescono a cancellare il paradosso secondo il quale gli agricoltori possano essere liberi di coltivare la varietà ma non di commercializzarla;
l'assegnazione creerebbe quindi un regime di monopolio: la fornitura del seme all'azienda agricola è condizionata alla sottoscrizione di un contratto con la ditta sementiera nel quale si prevede il conferimento dell'intera produzione agricola: gli imprenditori non avranno, quindi, la possibilità di sviluppare e promuovere un proprio progetto di filiera;
diversi agricoltori hanno segnalato al primo firmatario del presente atto, con prove documentali inoppugnabili, il diniego di fornitura del seme da parte di SIS che subordinava tale rapporto all'obbligatoria riconsegna del grano da macina, in violazione alle regole di libero mercato;
considerato infine che, per quanto risulta:
l'associazione Granosalus, a tutela dei produttori e consumatori associati, con nota PEC del 21 dicembre 2017, acquisita al protocollo CREA n. 51654, chiedeva al CREA di acquisire gli atti riguardanti l'assegnazione alla Società italiana sementi della licenza in esclusiva per la moltiplicazione e lo sfruttamento commerciale della varietà di grano duro denominata "Cappelli". Con nota CREA, a firma del responsabile del procedimento, dottor Nicola Pecchioni, del 19 gennaio 2018, si informava l'associazione Granosalus di aver trasmesso la predetta istanza ai controinteressati. Con successiva istanza trasmessa a mezzo PEC in data 2 febbraio 2018 al CREA, al Ministero e alla SIS, l'associazione reiterava la richiesta di ottenere: il contratto di licenza in esclusiva stipulato tra il CREA e la società a seguito della determinazione direttoriale n. 96/2016, i disciplinari di produzione adottati da SIS e tutta la documentazione relativa all'attività svolta dall'assegnataria durante la campagna 2017 e, comunque, riferita al "contratto di filiera" utilizzato dalla SIS, nonché di ottenere copia dell'atto della SIS del 25 gennaio 2018 di opposizione all'istanza Granosalus e la determina CREA n. 84 del 21 luglio 2016, nonché i verbali della commissione tecnica ivi costituita per la valutazione delle manifestazioni di interesse e delle offerte per la varietà di grano duro. Si invitava anche il CREA a prendere atto delle violazioni della SIS, procedendo alla risoluzione del contratto, attivando una nuova procedura per l'assegnazione della licenza con revisione delle condizioni di esercizio dell'esclusiva e al Ministero a procedere al riesame della fattispecie, adottando i dovuti provvedimenti nei confronti del CREA;
con nota del CREA, inviata a mezzo PEC in data 7 marzo 2018, lo stesso comunicava l'accoglimento parziale della richiesta di accesso agli atti formulata dall'associazione Granosalus e si trasmetteva la seguente documentazione: 1) contratto di licenza in esclusiva stipulato tra il CREA e la SIS a seguito di determinazione direttoriale n. 96/2016; 2) atto della SIS in data 25 gennaio 2018 di opposizione all'istanza Granosalus; 3) determina CREA n. 84 del 21 luglio 2016; 4) verbali della commissione tecnica;
con nota del 19 marzo 2018, trasmessa a mezzo PEC al CREA, al Ministero e alla SIS, l'associazione Granosalus, formulando espressa riserva in ordine alla parzialità dell'accesso agli atti rispetto ai documenti trasmessi, chiedeva di fornire le motivazioni circa gli omissis operati sull'esibito contratto di licenza in esclusiva stipulato tra il CREA e la SIS risultando, in tal modo, impedita la lettura di una serie di fondamentali pattuizioni e invitava il responsabile del procedimento a rendere conto delle ragioni a supporto dell'omessa ostensione del testo degli articoli oscurati che, di fatto, rendevano impossibile la conoscenza delle fondamentali norme regolatrici del rapporto di cessione;
con nota del CREA, inviata a mezzo PEC in data 19 aprile 2018, quest'ultimo poneva a giustificazione degli omissis la supposta tutela di diritti di riservatezza dei soggetti interessati;
sussistendo in capo all'associazione Granosalus l'interesse legittimo alla conoscenza delle condizioni contrattuali contenute nel contratto stipulato fra il CREA e la SIS riguardante la licenza in esclusiva per la moltiplicazione e lo sfruttamento commerciale della varietà di grano duro denominata "Cappelli", la stessa associazione ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, per avere accesso integrale agli atti del CREA,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali siano le motivazioni che hanno condotto la commissione, istituita dal CREA al fine di valutare le manifestazioni di interesse e offerte per l'acquisizione esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione economiche della varietà di grano duro denominata "Cappelli", a procedere all'assegnazione dei relativi diritti alla Società italiana sementi SIS SpA e se il contratto comprenda anche specifiche clausole per la sua rescissione;
se, alla luce delle prove documentali fornite dagli agricoltori, non ritenga di valutare la possibilità di rescindere immediatamente il contratto;
se non ritenga di assumere le opportune iniziative di competenza per evitare l'instaurarsi di un regime di monopolio, da un lato relativo all'attività di ritiro della granella e di vendita della stessa all'industria di trasformazione, che penalizzerebbe le filiere già attivate e, dall'altro, relativo alla riproduzione e alla commercializzazione della semente della varietà di grano duro "Cappelli", fino ad oggi in capo ad almeno due industrie sementiere;

quali iniziative intenda adottare affinché siano verificate eventuali violazioni della disciplina in materia di tutela della concorrenza e, nel caso, garantita l'applicazione delle relative sanzioni.


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