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ENVIRONMENT AND OLD LANDSCAPE

BENVENUTI NEL BLOG DI TERREALTE.ORG DEDICATO AL PAESAGGIO - QUI TROVERETE UNA RACCOLTA DI FOTO SUL PAESAGGIO ITALIANO ANTICO (ARCHEOLOGIA DEL PAESAGGIO E BOTANICA) IN PARTICOLARE SULLE VITI MARITATE (OLD LANDSCAPE )

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mercoledì 26 ottobre 2011

VITE MARITATA - UN CASO INTERESSANTE : SI CHIAMA L'UVA MORTA ED E' STATA RECUPERATA DALL'ASSOCIAZIONE PATRIARCHI - LEGGETE UN PO

 IL FILARE DI VITE A FAENZA - S.BIAGIO - PRIMA DEL RECUPERO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE  PATRIARCHI
 IN PRODUZIONE
IL FILARE DOPO L'OPERA DI RECUPERO

ASSOCIAZIONE I PATRIARCHI - RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO: COMUNICATO DELL'ASSOCIAZIONE PATRIARCHI

COMUNICATO DEI PATRIARCHI







RECUPERO DEL FILARE DI VITI CENTENARIE E VENDEMMIA DELLE UVE DELL’ANIMA (COSÌ DEFINITE DA TONINO GUERRA)






L’ASSOCIAZIONE PATRIARCHI HA FATTO QUASI UN MIRACOLO, È RIUSCITA A SALVARE UN FILARE DI CENTO METRI CON BEN OLTRE 50 VITI CENTENARIE CHE STAVANO MORENDO, ESSENDO ABBANDONATE DA DECENNI, MA SICCOME PER NOI LA VITE È L’ALBERO DELLA VITA E NON DOVREBBE MORIRE MAI, LE ABBIAMO SEGUITE PER OLTRE DIECI ANNI, POTANDOLE E CURANDOLE E FINALMENTE LE ABBIAMO SALVATE E VENDEMMIATE: L’UVA CAVECCIA E L’UVA MORTA, DUE ANTICHI VITIGNI LEGATI ALLA PIANURA ROMAGNOLA CHE VENIVANO COLTIVATI LUNGO I FILARI, MARITATI ALL’ACERO, OLMO, MA SPESSO ANCHE AL MANDORLO, PERO E SUSINO.

L’UVA MORTA È UN VITIGNO ANTICO CHE PRODUCE UN’UVA CHE NON È NE BIANCA NE ROSSA MA MARRONE, COLORE DELLA MORTE ED ERA DIFFUSA IN ROMAGNA, SOPRATTUTTO IN PIANURA. DA INDAGINI SVOLTE L’UVA MORTA RISULTA ORMAI SCOMPARSA SU TUTTO IL TERRITORIO ROMAGNOLO E SONO RIMASTE ORMAI SOLO QUESTE VITI CHE RECUPERATE, CHE VEGETANO NEL FILARE VICINO ALLA CHIESA DI SAN BIAGIO A FAENZA (RA). QUINDI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE NON HA SOLO SALVATO UN FILARE DI PATRIARCHI, MA HA SALVATO DALL’ESTINZIONE CERTA UN VITIGNO MOLTO PARTICOLARE, CHE SERVIVA PER DARE COLORE E CORPO AL VINO BIANCO CHE CONSUMAVANO I CONTADINI DURANTE I DURI LAVORI ESTIVI. GRAZIE A QUESTO RECUPERO È STATO POSSIBILE FARE LA VENDEMMIA DELLE UVE CENTENARIE CHE VERRANNO VINIFICATE DA UN VIGNAIOLO D’ECCEZIONE: IL PARROCO DON ANTONIO BALDASSARRI DELLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO DI FAENZA.

IL VINO CHE VERRÀ PRODOTTO, UNICO NEL SUO GENERE IN QUANTO PROVENIENTE DA VITIGNI RARISSIMI, SERVIRÀ AL PARROCO NELLA CELEBRAZIONE DEL RITO DELLA SANTA MESSA CHE OGNI DOMENICA È SEGUITO DA QUASI TUTTI I FEDELI DI QUESTA FRAZIONE.




http://www.patriarchinatura.it/







lunedì 17 ottobre 2011

lunedì 3 ottobre 2011

MORELLINO DI SCANSANO : DISTILLAZIONE CASALINGA

 LA PRIMA GOCCIA DI GRAPPA........


BREVI CENNI SULLA DISTILLAZIONE
FONTE WIKIPEDIA

Secondo lo scrittore Sinesio di Cirene già nel 4000 a.C. gli egiziani distillavano il vino e il sidro per produrre altre bevande alcoliche[6] (liquori e acquaviti).
In Cina, intorno al 2000 a.C., attraverso la distillazione di piante officinali venivano ottenute essenze che erano utilizzate soprattutto dalle classi più ricche.[7]
Scavi archeologici in Pakistan hanno messo alla luce che la tecnica della distillazione dell'alcol era già nota alle popolazioni mesopotamiche nel 500 a.C., ma il suo uso divenne comune tra il 150 a.C. e il 350 d.C.[8], anche tra gli alchimisti greci[9][10][11].
Secondo K. B. Hoffmann si inizia a parlare di destillatio per descensum nel 400 circa, per opera del fisico greco Aezio di AmidaIpazia invece inventò una tra le prime apparecchiature per la distillazione[12].
Nell'VIII secolo d.C. i chimici Arabi e Persiani (tra cui Jabir ibn Hayyan) isolavano e purificavano le sostanze chimiche tramite distillazione a scopi industriali, ad esempio per isolare gli esteri naturali (utilizzati in profumeria) e per produrre alcool puro.[13] In particolare, la produzione di alcool per distillazione si deve al chimico arabo Al-Kindi.[14]
Nel IX secolo d.C. il chimico persiano Rhazes distillò per la prima volta il petrolio, ottenendo cherosene.[15] Nell'XI secoloAvicenna otteneva olio essenziale con il metodo della distillazione in corrente di vapore.[16]
La distillazione fu introdotta nell'Europa medioevale nel XII secolo attraverso la traduzione dei trattati di chimica arabi. Nel 1500 l'alchimista tedesco Hieronymus Braunschweig pubblica Liber de arte destillandi,[17] a cui segue nel 1651 lo scritto di John French intitolato The Art of Distillation.[18]
Nel XVII secolo Robert Boyle eseguì alcuni esperimenti sulla distillazione sottovuoto e all'interno di apparecchiature in pressione,[19] isolando per la prima volta (nel 1661) il metanolo per distillazione del legno.
Il dispositivo più antico utilizzato per svolgere la distillazione in laboratorio prende il nome di alambicco e la sua invenzione è attribuita al chimico islamico Jabir ibn Hayyan (tra l'VIII secolo ed il IX secolo).



MOMENTI DI MAGIA A MONTEMERANO ......MORELLINO DI SCANSANO : DISTILLAZIONE CASALINGA





MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 gennaio 2016
Modifica del decreto 1° agosto 2011, n. 5389, recante disposizioni in
materia di «Attuazione  dell'articolo  17  del  regolamento  (CE)  n.
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente  la  definizione,  la  designazione,  la   presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni  geografiche  delle
bevande spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"». (16A00865)
(GU n.31 del 8-2-2016)



                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione,   alla   presentazione,   all'etichettatura   ed   alla
protezione delle indicazioni geografiche delle  bevande  spiritose  e
che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 1° agosto 2011,  n.  5389,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 228  del  30  settembre  2011,
recante disposizioni in  materia  di  «Attuazione  dell'art.  17  del
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione,  la
presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione  delle  indicazioni
geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa»;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 28 dicembre 2012, n. 18850, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 2013, con il
quale e' stata prorogata al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore della
previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio  nazionale
previsto dalla scheda tecnica  della  indicazione  geografica  (I.G.)
«Grappa»;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 10 dicembre 2013, n. 15430, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2013,  con
il quale e' stata prorogata al 30 giugno  2014  l'entrata  in  vigore
della previsione  dell'obbligo  di  imbottigliamento  sul  territorio
nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 19 giugno 2014,  n.  6623,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2014, con il
quale e' stata prorogata al 1° gennaio 2015 l'entrata in vigore della
previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio  nazionale
previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 30 dicembre 2014, n. 7242,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2015, con il
quale e' stata prorogata al 1° luglio 2015 l'entrata in vigore  della
previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio  nazionale
previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 27 luglio 2015,  n.  4386,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 10 agosto 2015, con il
quale e' stata prorogata al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore della
previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio  nazionale
previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;
  Viste le note del 17 ottobre 2012, 21 ottobre 2013  e  20  febbraio
2014 della  Direzione  generale  dell'agricoltura  e  dello  sviluppo
rurale della Commissione europea con le quali e' stato segnalato  che
eventuali restrizioni sulla zona  di  imbottigliamento  del  prodotto
finito devono essere debitamente giustificate o abrogate;
  Vista la nota  del  7  dicembre  2015  n.  Ares(2015)5639689  della
Direzione generale dell'agricoltura e  dello  sviluppo  rurale  della
Commissione europea con la quale l'Italia viene invitata ad eliminare
la previsione dell'imbottigliamento obbligatorio della I.G.  «Grappa»
sul  territorio  nazionale  al  fine  di  non  ostacolare  la  libera
circolazione delle merci e ad evitare incertezze agli  operatori  del
settore interessati;
  Considerati gli approfondimenti condotti con il settore  produttivo
volti a  soddisfare  le  richieste  della  Commissione  europea,  nel
rispetto  delle  caratteristiche  qualitative  peculiari  della  I.G.
«Grappa»;
  Ravvisata la necessita' di modificare il decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 1° agosto 2011, n. 5389
abrogando l'art.  2  che  reca  la  previsione  dell'imbottigliamento
obbligatorio della I.G. «Grappa» sul territorio nazionale;
  Ravvisata l'opportunita' di modificare la scheda  tecnica  allegata
al  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali del 1° agosto 2011, n. 5389 al fine di  dettagliare  alcuni
aspetti   della   elaborazione   della   I.G.   «Grappa»,    distinti
dall'imbottigliamento, che garantiscono la rispondenza alle peculiari
caratteristiche qualitative della I.G.;
  Ravvisata, altresi', la necessita' di precisare le  caratteristiche
specifiche della I.G. «Grappa» ed alcuni  aspetti  dell'etichettatura
nella scheda tecnica;
  Ritenuto  che  le  modifiche  apportate  alla  scheda  tecnica  non
alterano il metodo di produzione e la specifica qualita'  della  I.G.
«Grappa»;
  Ravvisata,  pertanto,  la  possibilita'  di   consentire   che   le
operazioni di imbottigliamento del prodotto finito, certificato  come
I.G. «Grappa», possano avvenire al di fuori del territorio nazionale;
  Tenuto conto che gli scambi commerciali in atto sono relativi  alla
I.G. «Grappa» prodotta a partire dalle materie prime  ottenute  nella
campagna vitivinicola corrente che si concludera' il 31 luglio 2016;

                              Decreta:

                               Art. 1


                    Modifica della scheda tecnica

  1. E'  approvata  la  scheda  tecnica  dell'indicazione  geografica
«Grappa»  riportata  in  allegato,  parte  integrante  del   presente
provvedimento. Tale scheda  tecnica  sostituisce  a  partire  dal  1°
agosto 2016 l'allegato A del decreto  ministeriale  n.  5389  del  1°
agosto 2011.
                               Art. 2


                       Periodo di transizione

  1. L'art. 2 del decreto ministeriale n. 5389 del 1° agosto 2011  e'
abrogato.
  2. A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31  luglio
2016,  la  parola  «imbottigliata»   e'   eliminata   dal   punto   1
dell'allegato A del decreto 1° agosto 2011.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 gennaio 2016

                                                 Il Ministro: Martina
                                                             Allegato

           SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA «GRAPPA»

    1.  Denominazione  della  bevanda   spiritosa   con   indicazione
geografica: Grappa.
    Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica:
Acquavite di vinaccia.
    La   denominazione   «Grappa»   e'    esclusivamente    riservata
all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate  da  uve
prodotte e vinificate in Italia, distillata ed elaborata in  impianti
ubicati sul territorio nazionale.
    2. Descrizione della bevanda spiritosa:
      a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o  organolettiche  della
categoria:
        tenore di alcole metilico (metanolo)  non  superiore  a  1000
g/hl di alcole a 100% in vol.;
        titolo alcolometrico volumico minimo pari a 37,5% in volume.
      b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa  rispetto
alla categoria cui appartiene:
        liquido trasparente e brillante;
        incolore  e  cristallino,  o  con  sfumature  di  colore   in
relazione alle tipologie di piante o frutti eventualmente  utilizzati
per l'aromatizzazione,  o  colore  variamente  ambrato  per  prodotti
maturati in legno;
        vivacita'  ed  ampiezza  aromatica,  sensazioni  olfattive  e
retronasali;
        contenuto in zuccheri  (espressi  come  zucchero  invertito):
massimo 20 g/l;
        sostanze volatili diverse dagli  alcoli  etilico  e  metilico
pari ad almeno 140 g/hl di alcole a 100% in vol.;
        non  e'  aromatizzata,  salvo  quanto  disposto  dai   metodi
tradizionali descritti alla  seguente  lettera  d)  con  aggiunta  di
piante aromatiche o loro parti, nonche' di frutta o loro  parti,  nel
qual caso cio' deve risultare nella denominazione di vendita;
        contenuto di  caramello  (solo  nelle  grappe  sottoposte  ad
invecchiamento per almeno 12 mesi) max 2% in vol.
      c)  Zona  geografica  interessata:  il   territorio   nazionale
italiano.
      d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa: tutte le  fasi
di elaborazione della Grappa devono essere effettuate nel  territorio
dell'indicazione geografica.
    La distillazione delle vinacce e' la prima fase  di  elaborazione
della «Grappa». La distillazione delle vinacce,  che  possono  essere
fermentate o semifermentate,  avviene  direttamente  mediante  vapore
acqueo, oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco  insieme  alle
vinacce.  Gli  impianti  di  distillazione  possono  essere  di  tipo
continuo o discontinuo, essi tipicamente sono composti da uno o  piu'
alambicchi, o da apparecchi per  la  disalcolazione,  cui  segue  una
separazione  degli  alcoli  in  colonna  di   distillazione,   e   un
raffreddamento per ottenere la  condensazione  dei  vapori  alcolici.
Nella distillazione della grappa e'  consentito  l'impiego  di  fecce
liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg  di
vinacce utilizzate. La quantita' di alcole  proveniente  dalle  fecce
non puo' superare il 35 per cento della quantita'  totale  di  alcole
nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali  di  vino
puo' avvenire mediante aggiunta delle fecce alle  vinacce  prima  del
passaggio  in  distillazione,  oppure  mediante   disalcolazione   in
parallelo della vinaccia e delle fecce  e  invio  alla  distillazione
della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici, oppure  ancora
mediante disalcolazione  separata  delle  vinacce  e  delle  fecce  e
successivo invio  diretto  alla  distillazione  della  miscela  delle
flemme. Dette operazioni  devono  essere  effettuate  nella  medesima
distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce  fermentate
o  semifermentate,  in  impianto   di   disalcolazione   continuo   o
discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume.
Entro tale limite  e'  consentita  la  ridistillazione  del  prodotto
ottenuto. L'osservanza  dei  limiti  previsti  deve  risultare  dalla
tenuta di registri vidimati in  cui  sono  riportati  giornalmente  i
quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce  liquide
naturali di vino avviate alla distillazione,  nonche'  delle  flemme,
nel caso in cui l'avvio  di  queste  ultime  alla  distillazione  sia
effettuato successivamente alla loro produzione.
    Non  sono  ammesse  addizioni  di  alcole  etilico  di  qualsiasi
origine,  diluito  o  non  diluito,   in   alcuna   delle   fasi   di
distillazione/ridistillazione o di preparazione.
    Il distillato cosi' ottenuto «a tutto grado» non e' ancora pronto
per  essere  destinato  al  consumo  umano  diretto,  viene,  quindi,
sottoposto alle seguenti operazioni,  che  il  produttore  di  Grappa
modula in funzione delle  caratteristiche  del  «tutto  grado»  e  in
relazione alle caratteristiche che  intende  conferire  alla  Grappa,
nell'ambito della tradizione produttiva italiana:
      la riduzione del grado alcolico mediante diluizione con  acqua,
in modo da ottenere, nella zona di produzione, la gradazione alcolica
definitiva  per  l'immissione  al  consumo;  questa   e'   una   fase
preliminare fondamentale di elaborazione poiche' essa  stabilisce  un
nuovo equilibrio nella complessa  soluzione  di  differenti  composti
aromatici e solo su questo equilibrio le ulteriori operazioni possono
essere correttamente implementate per realizzare la Grappa;
      la  refrigerazione  e/o  la  filtrazione,  con  lo   scopo   di
insolubilizzare, ed estrarre gli oli di flemma  ed  altri  componenti
oleosi indesiderati;
      l'eventuale aggiunta di  zuccheri  nel  limite  massimo  di  20
grammi per litro, espresso in zucchero invertito;
      l'eventuale aggiunta di piante aromatiche o loro parti, nonche'
frutta o loro parti che costituiscono i  metodi  tradizionali.  Nella
produzione della Grappa e'  vietata  l'aromatizzazione  con  sostanze
diverse da quelle  espressamente  menzionate  nella  presente  scheda
tecnica  cosi'  come  e'  vietata  l'aggiunta  di   qualsiasi   altro
ingrediente;
      eventuale invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti  di
legno non verniciati ne' rivestiti, per un periodo  non  inferiore  a
dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale,  in  impianti  ubicati
nel territorio nazionale. Sono consentiti i  normali  trattamenti  di
conservazione del legno dei recipienti;
      eventuale aggiunta di caramello, solo per la grappa  sottoposta
ad  invecchiamento  almeno  dodici  mesi,  secondo  le   disposizioni
comunitarie e nazionali vigenti;
      eventuale assemblaggio tra partite diverse, effettuato sotto la
direzione del produttore di Grappa.
    Tali fasi di  elaborazione  vengono  eseguite  a  regola  d'arte,
ovvero secondo i metodi sviluppati e consolidati in Italia nel  corso
del tempo, e solo al  termine  di  questo  processo  tradizionale  il
prodotto acquisisce tutte le caratteristiche necessarie per fregiarsi
della denominazione di IG Grappa.
      e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente  geografico
o con l'origine geografica:
        la produzione  della  «Grappa»,  cosi'  come  documentato  in
numerose  testimonianze  storiche,  e'  per   tradizione   effettuata
mediante  distillazione  diretta   delle   vinacce   ed   e'   legata
strettamente al territorio di origine. L'abbondante disponibilita' di
vinacce fresche e fermentate ha sviluppato un particolare sistema  di
distillazione.  I  vapori  alcolici,  ottenuti  a  bassa  gradazione,
consentono di mantenere nel prodotto molteplici componenti aromatiche
che contribuiscono a  conferire  il  tipico  carattere  organolettico
della grappa;
        l'origine  delle  materie  prime  risulta  dai  documenti  di
accompagnamento e dai registri dei distillatori;
        la  produzione   della   Grappa   risponde   alla   vocazione
vitivinicola italiana in relazione anche alla  consolidata  attivita'
di distillazione dei sottoprodotti.
      f)  Condizioni  da  rispettare   in   forza   di   disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali:
        decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari  e
forestali n. 5396 del 27 novembre 2008 con  il  quale,  tra  l'altro,
sono fissati per le vinacce  requisiti  piu'  restrittivi  di  quelli
previsti dalla regolamentazione comunitaria.
      g)  Termini  aggiuntivi  all'indicazione  geografica  e   norme
specifiche in materia di etichettatura:
        il termine «Grappa» puo' essere completato dal riferimento:
          a) al nome di un vitigno, qualora  sia  stata  ottenuta  in
distillazione da materie prime provenienti dalla vinificazione di uve
di tale vitigno: e' ammessa una tolleranza di altri vitigni  fino  ad
un massimo del 15% in peso;
          b) ai nomi di non piu' di due vitigni,  qualora  sia  stata
ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti
dalla vinificazione  di  uve  ottenute  dalla  coltivazione  di  tali
vitigni. I vitigni devono essere menzionati in  etichetta  in  ordine
ponderale decrescente. Non e'  consentita  l'indicazione  di  vitigni
utilizzati in misura inferiore al  15%  in  peso.  L'indicazione  dei
vitigni in  etichetta  deve  avvenire  con  lo  stesso  carattere  ed
evidenza tipografica.
          c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT  qualora  le  materie
prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in
tal caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC,  DOCG  e
IGT) (DOP, IGP) sia in sigla che per esteso. Non e' consentito  l'uso
di nomi DOC, DOCG e IGT contenenti in tutto o  in  parte  nomi  delle
Indicazioni Geografiche «Grappa» elencate all'allegato III  del  Reg.
110/2008   (Grappa    Piemontese/Grappa    del    Piemonte,    Grappa
lombarda/Grappa della Lombardia, Grappa trentina/Grappa del Trentino,
Grappa friulana/Grappa del Friuli, Grappa veneta/Grappa  del  Veneto,
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige, Grappa siciliana/Grappa  di
Sicilia, Grappa di Barolo, Grappa di Marsala).
          d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al
tipo di alambicco.
    Per  le  grappe  che   rispondono   contemporaneamente   a   piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a),  b)  e  c)  deve  comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita.
    Nella  denominazione  di  vendita  della  «Grappa»  deve   essere
riportata l'indicazione di piante aromatiche o  loro  parti,  nonche'
frutta o loro parti,  se  utilizzate.  Nella  presentazione  e  nella
promozione e' consentito l'uso dei termini, «vecchia» o «invecchiata»
per la  grappa  sottoposta  ad  invecchiamento  per  un  periodo  non
inferiore a 12 mesi in botti, tini o altri recipienti  di  legno  non
verniciati ne'  rivestiti,  nei  magazzini  di  invecchiamento  sotto
controllo  fiscale.  E'  consentito,  altresi',  l'uso  dei   termini
«riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno  18  mesi.
Puo' essere specificata la durata  dell'invecchiamento,  espressa  in
mesi e in anni, o soltanto in mesi.
    Ferme  restando   le   disposizioni   sull'invecchiamento   sopra
riportate, al fine di una corretta  informazione  al  consumatore  e'
possibile, inoltre, specificare la tipologia del contenitore in legno
impiegato (es. barrique, caratello, tonneau,  etc.),  anche  mediante
aggettivazioni, solo quando  la  Grappa  abbia  soggiornato  in  tale
tipologia di contenitore per almeno la meta' del  periodo  minino  di
invecchiamento previsto per la categoria (invecchiata, riserva).
      h) Nome e indirizzo del richiedente: Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale,  Via  XX  settembre,  20  -
00187 Roma.



BREVI CENNI SULLA DISTILLAZIONE
FONTE WIKIPEDIA

Secondo lo scrittore Sinesio di Cirene già nel 4000 a.C. gli egiziani distillavano il vino e il sidro per produrre altre bevande alcoliche[6] (liquori e acquaviti).
In Cina, intorno al 2000 a.C., attraverso la distillazione di piante officinali venivano ottenute essenze che erano utilizzate soprattutto dalle classi più ricche.[7]
Scavi archeologici in Pakistan hanno messo alla luce che la tecnica della distillazione dell'alcol era già nota alle popolazioni mesopotamiche nel 500 a.C., ma il suo uso divenne comune tra il 150 a.C. e il 350 d.C.[8], anche tra gli alchimisti greci[9][10][11].
Secondo K. B. Hoffmann si inizia a parlare di destillatio per descensum nel 400 circa, per opera del fisico greco Aezio di AmidaIpazia invece inventò una tra le prime apparecchiature per la distillazione[12].
Nell'VIII secolo d.C. i chimici Arabi e Persiani (tra cui Jabir ibn Hayyan) isolavano e purificavano le sostanze chimiche tramite distillazione a scopi industriali, ad esempio per isolare gli esteri naturali (utilizzati in profumeria) e per produrre alcool puro.[13] In particolare, la produzione di alcool per distillazione si deve al chimico arabo Al-Kindi.[14]
Nel IX secolo d.C. il chimico persiano Rhazes distillò per la prima volta il petrolio, ottenendo cherosene.[15] Nell'XI secoloAvicenna otteneva olio essenziale con il metodo della distillazione in corrente di vapore.[16]
La distillazione fu introdotta nell'Europa medioevale nel XII secolo attraverso la traduzione dei trattati di chimica arabi. Nel 1500 l'alchimista tedesco Hieronymus Braunschweig pubblica Liber de arte destillandi,[17] a cui segue nel 1651 lo scritto di John French intitolato The Art of Distillation.[18]
Nel XVII secolo Robert Boyle eseguì alcuni esperimenti sulla distillazione sottovuoto e all'interno di apparecchiature in pressione,[19] isolando per la prima volta (nel 1661) il metanolo per distillazione del legno.
Il dispositivo più antico utilizzato per svolgere la distillazione in laboratorio prende il nome di alambicco e la sua invenzione è attribuita al chimico islamico Jabir ibn Hayyan (tra l'VIII secolo ed il IX secolo).