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mercoledì 23 dicembre 2015

ALBERI MONUMENTALI L'AQUILA - ELENCO ALBERI MONUMENTALI ABRUZZO








TROVATO NELLA RETE:

PRIMI EFFETTI DELLA LEGGE SUI MONUMENTI NATURALI

PIANTE MONUMENTALI A L'AQUILA




La Giunta Comunale dell’Aquila, su proposta dell’Assessore Maurizio Capri, ha deliberato l’approvazione di un l’elenco delle piante monumentali del Comune dell’Aquila. Si tratta di un primo inventario di piante realizzato a seguito di un avviso pubblicato nello scorso mese di agosto, di sollecitazione alla cittadinanza affinché chiunque segnalasse la presenza di alberi meritevoli di tutela e salvaguardia, se ritenuti monumentali.
Il Corpo Forestale dello Stato ha, quindi, rimesso al Comune un elenco di 13 tra piante e formazioni arboree, ubicate nelle zone di montagna e meritevoli di essere incluse nel coacervo delle piante monumentali del Comune dell’Aquila. Altre 6 ne sono state, invece, segnalate dai cittadini, tra la città e le frazioni.
Lo stesso Comune, lo scorso novembre, aveva provveduto a richiedere ad alcuni istituti superiori cittadini nonché all’Università degli Studi dell’Aquila, di segnalare la presenza eventuale di alberi considerabili, per l’appunto, monumentali.
L’elenco provvisorio, costituito è stato quindi inviato alla Regione Abruzzo che ha l’onere, entro il 31 dicembre, di stilare l’elenco di suddetti alberi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Trattandosi, comunque, di un elenco in progress, si invita la popolazione a segnalare al Settore Ambiente del Comune dell’Aquila, qualsiasi albero o pianta ritenuti monumentali, al fine di redigere una lista il più possibile completa e dettagliata.




PER L'ELENCO COMPLETO DEGLI ALBERI MONUMENTALI D'ABRUZZO
VAI QUI: ELENCO ALBERI MONUMENTALI ABRUZZO



http://laboratoriopermanentepaesaggio.blogspot.it/2012/11/alberi-monumentali-la-notizia-di-oggi.html





sabato 21 novembre 2015

ABRUZZO AGRICOLTORI CUSTODI - ANCHE LA REGIONE ABRUZZO LEGIFERA IN MATERIA DI AGRICOLTORI CUSTODI






LEGGE REGIONE ABRUZZO 
30 OTTOBRE 2015, N. 34


ANCHE L'ABRUZZO HA LEGIFERATO IN MATERIA CON QUESTA LEGGE PROMULGATA PRIMA DELLA LEGGE NAZIONALE.GLI IMPRENDITORI AGRICOLI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI CUSTODI DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO.I CONTENUTI SONO MOLTO INTERESSANTI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO , LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO.



RESTAURO MURI A SECCO UN COMPITO DEGLI AGRICOLTORI CUSTODI

FIORITURA ADONIS A BARISCIANO (AQ)
IN AREE AGRICOLE O DI PASCOLO

venerdì 20 novembre 2015

BIODIVERSITA' AGRARIA E AGRICOLTORI CUSTODI - ANCORA NOTIZIE RECENTI ED IMPORTANTI



PAESAGGIO NEI PRESSI DI PELTUINUM, SULLO SFONDO LA MAJELLA

FOTO: R. CONTI


APPROVATE DEFINITIVAMENTE 

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" 
(approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (348-B)

CON IMPORTANTI NORME DA NOI GIA' SEGNALATE
IL TESTO LO PUBBLICHIAMO PIU' SOTTO
(PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE IN GU)
VI SEGNALO : ART. 1, COMMA 5 E 6,ART. 2, COMMA 3, ART. 4 COMMA 1, LETT. b, ART. 8 COMMA 2 E 5, ART. 10


V. AGRICOLTORI CUSTODI



VALLE DEL MORRETANO
FOTO R. CONTI

PIAN DE CERASOLI
FOTO R. CONTI

AC348B
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 22 ottobre 2015




TESTO
APPROVATO DEFINITIVAMENTE
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
      1. La presente legge, in conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i princìpi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
      2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.
      3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è costituito:
          a) dall'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 3;
          b) dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4;
          c) dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 5;
          d) dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.
      4. Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.
      5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere anche le attività degli agricoltori tese al recupero delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
      6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità di interesse agricolo e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.
Art. 2.
(Definizioni).
      1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario » si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura.
      2. Ai fini della presente legge, per «risorse locali» si intendono le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario:
          a) che sono originarie di uno specifico territorio;
          b) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
          c) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.
      3. Ai fini della presente legge, sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della presente legge, sono definiti «allevatori custodi» gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia.      
4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 1 o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.
Art. 3.
(Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
      2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.
      3. L'iscrizione di una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale nell'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua adeguata conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e dell'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nel primo periodo, non si può procedere all'iscrizione.
      4. Le specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonché i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.
      5. Le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario iscritte nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110. Non sono altresì brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, né le loro parti e componenti, ai sensi del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101.       
      6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2015, di euro 288.000.
Art. 4.
(Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. È istituita la Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, composta:
          a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ;
          b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.
      2. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.
      3. La Rete è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5.
(Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di:
          a) costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale;
          b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;
          c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in Italia.
      2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale, anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di interesse ai fini della presente legge.
      3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2015, di euro 152.000.
Art. 6.
(Conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole ed ex situ).
      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione ex situ delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione, in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio, nonché per incentivare e promuovere l'attività da essi svolta, e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Art. 7.
(Piano e Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.      
      2. Il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni, al fine di tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi della ricerca scientifica nonché dell'evoluzione delle normative in materia a livello nazionale e internazionale.
Art. 8.
(Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.       
      2. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero della salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:
          a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;
          b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;
          c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;
          d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, coordinando le azioni da realizzare;
          e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;
          f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali.
      4. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009, che è soppresso.
      5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
      6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
Art. 9.
(Tutela delle varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi).
      1. Al comma 4 dell'articolo 45 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
          «b-bis) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali».
Art. 10.
(Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della presente legge, nonché per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.
      2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalità di funzionamento del Fondo e individua le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.
Art. 11.
(Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione).
      1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «6. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria».
Art. 12.
(Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. In tale ambito sono altresì previsti appositi itinerari, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta.
Art. 13.
(Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
      2. Ai fini della presente legge, sono definiti «comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare» gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.
      3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:
          a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali;
          b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
          c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
          d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;
          e) la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.
Art. 14.
(Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. La Repubblica riconosce il giorno 20 maggio quale Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
      2. In occasione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali della biodiversità agricola e alle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente.
Art. 15.
(Iniziative presso le scuole).
      1. Al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente, le regioni, nella predisposizione delle misure attuative dei programmi di sviluppo rurale, possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.
Art. 16.
(Interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.
      2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, previo espletamento delle procedure selettive ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
Art. 17.
(Disposizioni attuative).
      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3 e individua le modalità tecniche di attuazione della Rete nazionale di cui all'articolo 4 nonché i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali in conformità a quanto disposto dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 7.
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie).
      1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 10, pari complessivamente ad euro 940.000 per l'anno 2015 e ad euro 500.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, 5 e 10, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



martedì 29 settembre 2015

EXPO 2015 - PATRIARCHI DELLA NATURA - FINALMENTE DEI CONTENUTI!!!!!! E LA MOSTRA SUI PATRIARCHI FINO AL 31 OTTOBRE



In mostra a Expo 2015i frutti degli alberi più antichi


MILANO. Ancora pochi giorni per visitare la Mostra dei frutti degli alberi secolari o addirittura millenari, allestita al terzo piano del Padiglione Italiano dell’Expo dall’Associazione Nazionale Patriarchi. Sono antiche varietà di mele, pere, uve, sorbe, olive, giuggiole, cotogne, melegrane, accompagnate da tele stampate in Romagna da Pascucci e ideate dal poeta Tonino Guerra.
Sono presenti i frutti di sei regioni: Sicilia, Sardegna, Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige. Esposti i grappoli dell’uva Versoaln prodotta dalla vite più grande, e forse più antica, del mondo, l’uva Corinto piantata dai Greci in Sicilia, le olive selvatiche dell’albero più antico d’Italia, l’Ogliastro di Luras, di almeno 3500 anni. Tutti questi “gemelli” dei Patriarchi sono stati ottenuti per talea e conservati in un “archivio vivente” a Verghereto presso Forlì in circa 12.000 esemplari.

METRO DEL 26 OTTOBRE 2015

LEGGETE SOTTO.....












RICEVIAMO DA VITTORIO EMILIANI

COMUNICATO STAMPA

ASSOCIAZIONE PATRIARCHI DELLA NATURA



Dal 6 ottobre prossimo una sala al secondo piano del Padiglione Italiano dell’Expo sarà dedicata per tre settimane alla esposizione dei frutti (mele, pere, uva, sorbe, olive, giuggiole, cotogne, melegrane, ecc.) dei Patriarchi vecchi di secoli o di millenni, con una serie di tele stampate in Romagna da Pascucci ideate dal poeta Tonino Guerra.  Tale esposizione è organizzata dalla Associazione Nazionale Patriarchi della Natura presieduta dall’agronomo Sergio Guidi.
Sono presenti i frutti di sei regioni, da Sud a Nord: Sicilia, Sardegna, Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia, Trento-Bolzano.  Fra i frutti più singolari: i grappoli dell’uva Versoaln prodotta dalla vite più grande, e forse più antica, del mondo (500 anni in un castello presso Merano, oltre trecento bottiglie di vino bianco all’anno) le noci del grande Noce dei Trocchi umbro (6 metri di circonferenza, trecento anni), le Pere cocomerine di Romagna, dalla stessa zona il Melograno di Faenza con frutti enormi, anche più di 1 kg e mezzo, l’uva Corinto piantata dai Greci in Sicilia, le olive selvatiche dell’albero più antico d’Italia, l’Ogliastro di Luras presso Tempio Pausania, di almeno 3500 anni.
Tutti questi “gemelli” dei Patriarchi sono stati ottenuti per talea e conservati in un “archivio vivente” presso Forlì in circa 12.000 esemplari.
Con questa mostra si vogliono riproporre alcuni temi di fondo: a) la tutela e il recupero della biodiversità vegetazionale italiana, ancora ricca ma in fase di impoverimento; b) il riuso nelle colture normali di genomi resistentissimi ai secoli, ai mutamenti climatici, ai parassiti; c) la riscoperta di un arco stagionale di varietà – da quelle precoci a quelle tardive – che possono evitare la lunga conservazione in frigo; d) la scoperta per molti di sapori e di profumi che le colture di tipo “industriale” hanno appiattito o fatto sparire.


Per informazioni, sergioguidi19@gmail.com, 348 7334726 oppure Andrea Gulminelli 328 4234734, o  Vittorio Emiliani emiliani35@alice.it




GUIDI, ZILIOLI, EMILIANI



NOCE DEI TROCCHI

COSA DEVONO FARE I COMUNI?


ALBERI MONUMENTALI
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

………OMISSIS

Art. 7.
(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico,
naturalistico, monumentale, storico e culturale)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:
a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i princìpi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l’elenco degli alberi monumentali d’Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell’avvenuto inserimento di un albero nell’elenco è data pubblicità mediante l’albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l’inserimento.
L’elenco degli alberi monumentali d’Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L’inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale
dello Stato.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1 milione di euro per l’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.





D.M. 23 ottobre 2014 
Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. 

OMISSIS..........
I

ARt. 3.
 Censimento degli alberi monumentali
1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno, le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Qualora presso le regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel presente decreto.
2. Il censimento sarà realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato - Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.




Art. 4.
 Definizione di albero monumentale
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si intende per «albero monumentale»:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazioni vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b), si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone - specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo - che alloctone - specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo -.

Art. 5.
 Criteri di monumentalità
1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, sono i seguenti:
a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significatività. A tale proposito, i valori soglia minimi della circonferenza sono individuati mediante appositi atti. Importante nella valutazione è l'aspetto relativo alla aspettativa di vita dell'esemplare, che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;
b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad essi è stata sempre attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (es. potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;
c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;
d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;
e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. Nella applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo, sarà assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.