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ENVIRONMENT AND OLD LANDSCAPE

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lunedì 15 ottobre 2018

CONSUMO DI SUOLO - DISEGNO DI LEGGE A.S. 86 DE PETRIS - NORME INTERESSANTI







E' ATTUALMENTE ALL'ATTENZIONE DEL SENATO UN DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI CONSUMO DI SUOLO: SEGNALIAMO ALCUNE DISPOSIZIONI INTERESSANTI




Art. 10.
(Disposizioni specifiche per la tutela degli uliveti di rilievo paesaggistico)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i complessi arborei costituiti da più esemplari di ulivo che rivestano particolare interesse dal punto di vista paesaggistico, botanico o di tutela dell'assetto idrogeologico e a disporne la pubblicazione in appositi elenchi.
2. Sono comunque vietati il danneggiamento, l'espianto, il trasporto e il commercio degli esemplari dì ulivo inseriti nei complessi censiti ai sensi del comma 1, fatte salve le ordinarie operazioni colturali, le operazioni di rinnovo colturale e gli interventi di carattere fitosanitario, qualora preventivamente autorizzati dalle autorità competenti.
3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi florovivaistici che detengono esemplari di ulivo in vaso di circonferenza del tronco superiore a 80 centimetri, misurata all'altezza di 130 centimetri dal suolo, esibiscono, a richiesta degli organi di controllo, idonea documentazione atta a definire l'origine delle piante e la data di espianto.
4. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e la manutenzione delle aree su cui insistono i complessi arborei di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 10.000 per ogni pianta oggetto delle violazioni. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 5.000 per ogni pianta oggetto delle violazioni.
6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata e alle guardie ecologiche riconosciute da leggi regionali.

Art. 11.
(Disposizioni specifiche per la tutela della viticoltura di interesse storico e paesaggistico)


1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i vigneti di particolare interesse storico e paesaggistico in relazione alle tecniche tradizionali di viticoltura, all'interesse genetico delle varietà di vitigni impiantate, alla localizzazione in aree montane, insulari o terrazzate e al ruolo di presidio per la prevenzione del dissesto idrogeologico.
2. Per i vigneti censiti ai sensi del comma 1, le regioni e le province autonome possono prevedere disposizioni specifiche per la tutela, il recupero e la corretta conduzione colturale.
3. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e la manutenzione delle aree su cui insistono vigneti di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.


Art. 12.

(Disposizioni specifiche per la tutela dei pascoli in altura)


1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali in altura e della pratica della transumanza, tutelando, negli strumenti dì pianificazione territoriale, le aree destinate a pascolo e favorendo la prosecuzione sul posto delle attività di lavorazione del latte, nonché l'integrazione con attività di valorizzazione culturale e agrituristica rispettose dell'ambiente montano.
2. Le regioni e le province autonome e e gli enti locali definiscono, nei procedimenti di affitto o concessione amministrativa di terreni demaniali soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, destinati a pascolo, criteri di priorità orientati a favorire l'allevamento delle razze autoctone.
3. I servizi territoriali di controllo, nell'ambito delle attività ordinarie rivolte alla verifica igienico-sanitaria delle produzioni di origine animale condotte in altura, valutano prioritariamente la necessità di consentire la conservazione delle tecniche tradizionali che supportano la realizzazione dei prodotti derivati dall'allevamento, fermi restando i requisiti generali dì salubrità previsti dalla vigente normativa.
4. Per le produzioni tradizionali di origine animale afferenti ai prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le deroghe di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 sono concesse dalle regioni e dalle province autonome competenti per territorio.
5. Per la tutela e l'eventuale conduzione conservativa di pascoli di pregio localizzati in altura, le regioni e le province autonome e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 dei decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

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