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giovedì 15 settembre 2016

PAGAMENTO SERVIZI ECOSISTEMICI - NUOVA DELEGA E ATTI COSEGUENTI - AGGIORNAMENTO PSEA





PSEA AGGIORNAMENTO


UN TESTO UNICO CON DISPOSIZIONI SFUGGITE A MOLTI



DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34
Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

Art. 7

Disciplina delle attivita' di gestione forestale

8. Le regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n.  659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici  ed ambientali (PSE)  generati  dalle  attivita'  di  gestione  forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici  impegni  silvo-ambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari  dei servizi nella definizione, nel monitoraggio  e  nel  controllo  degli accordi  contrattuali.  I criteri di definizione dei sistemi  di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE)  risultano essere quelli di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con particolare riguardo ai beneficiari finali  del  sistema  di pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto  articolo 70.
9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8, deve avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
    a)  la volontarieta' dell'accordo, che dovra' definire   le modalita' di fornitura e di pagamento del servizio;
    b) l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;
    c) la permanenza delle diverse funzioni di  tutela  ambientale presenti prima dell'accordo.

In sostanza e’ entrato nel nostro ordinamento il sistema di pseA (cioe’ i pagamenti per servizi ecosistemici  e ambientali) che trae origine dagli studi di Elinor Ostrom premio nobel per l’economia del 2009.
Non sono riuscito a comprendere da quale delega provengano le disposizioni ma comunque e’ un fatto molto importante.
Ricordo che i sistemi di remunerazione per servizi ecosistemici ed ambientali si sono affacciati in Italia prima con la delega al Governo contenuta nella cd. “green economy”, L. 28.12.2015 n. 221, non esercitata e prorogata su cui cfr comunque art. 70 comma 1 e art. 70 comma 2 citati.
















IN UN EMENDAMENTO DEL RELATORE PRESENTATO IL 14 SETTEMBRE 2016 IN COMMISSIONE AL TESTO DELL'A.S. 119 (AREE PROTETTE) INSERITA NUOVAMENTE LA DELEGA, SCADUTA AD AGOSTO PER GLI PSEA.



QUESTO E' IL TESTO



EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE 
21.0.6
IL RELATORE
Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di Pagamento dei Servizi Ecosistemici (PSE).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il sistema di PSE sia definito quale remunerazione, su base volontaria, di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi, l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;
b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
d) prevedere in ogni caso che i sistemi di PSE possano essere attivati per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;
e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;
f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;
g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;
h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dai sistemi di PSE siano destinati anche alla adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;
i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e dei soggetti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa comunitaria e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di riserva genetica in considerazione dell'attuazione del Protocollo di Nagoya;
m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché del procedimento di cui al comma 3.» 


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