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ENVIRONMENT AND OLD LANDSCAPE

BENVENUTI NEL BLOG DI TERREALTE.ORG DEDICATO AL PAESAGGIO - QUI TROVERETE UNA RACCOLTA DI FOTO SUL PAESAGGIO ITALIANO ANTICO (ARCHEOLOGIA DEL PAESAGGIO E BOTANICA) IN PARTICOLARE SULLE VITI MARITATE (OLD LANDSCAPE )

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giovedì 17 marzo 2016

LA DELEGA CONCERNENTE IL CORPO FORESTALE DELLO STATO - E LA SUA ATTUAZIONE......



CENSIMENTO FORESTALE FOTO PREDATA NELLA RETE



ANALISI DEL TESTO
CONVIENE FAR CONFLUIRE IL CORPO FORESTALE DELLO STATO IN ALTRE FORZE?
UNA DOMANDA DIFFICILE.......



LA LEGGE N. 124/2015 CHE CONTIENE LA DELEGA
AL GOVERNO

Art. 8


Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi  per  modificare  la  disciplina  della  Presidenza   del Consiglio dei ministri,  dei  Ministeri,  delle  agenzie  governative nazionali e degli enti pubblici non economici  nazionali.  I  decreti legislativi sono  adottati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e criteri direttivi:
    a)  con  riferimento  all'amministrazione  centrale  e  a  quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali, fatte salve le esigenze  connesse ad  eventuali  processi  di   reinternalizzazione   di   servizi,   e correlativo rafforzamento degli uffici  che  erogano  prestazioni  ai cittadini  e  alle  imprese;  preferenza  in  ogni  caso,  salva   la dimostrata impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei  servizi strumentali, attraverso la costituzione di  uffici  comuni  e  previa l'eventuale collocazione delle sedi in  edifici  comuni  o  contigui;
riordino, accorpamento o soppressione degli  uffici  e  organismi  al fine di eliminare  duplicazioni  o  sovrapposizioni  di  strutture  o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla  ricognizione  di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n. 114,  e  completare  l'attuazione  dell'articolo  20   dello   stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo  principi  di  semplificazione, efficienza,  contenimento  della  spesa  e  riduzione  degli  organi;
razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia  delle  funzioni  di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze  e  di  favorire  la gestione associata dei servizi strumentali;  istituzione  del  numero unico europeo 112 su  tutto  il  territorio  nazionale  con  centrali operative da realizzare in ambito  regionale,  secondo  le  modalita' definite con i protocolli d'intesa adottati  ai  sensi  dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo  1º  agosto 2003,  n.  259;  riordino  delle  funzioni  di  polizia   di   tutela dell'ambiente, del territorio e del mare,  nonche'  nel  campo  della sicurezza e dei controlli  nel  settore  agroalimentare,  conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello  Stato  ed  eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte  salve  le competenze del medesimo Corpo forestale in materia  di  lotta  attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con  mezzi  aerei  degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli  attuali  livelli di  presidio  dell'ambiente,  del  territorio  e  del  mare  e  della sicurezza agroalimentare e  la  salvaguardia  delle  professionalita' esistenti, delle specialita' e  dell'unitarieta'  delle  funzioni  da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le  funzioni trasferite  e  il  transito  del  relativo   personale;   conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze  di  polizia di cui all'articolo 16  della  legge  1º  aprile  1981,  n.  121,  in aderenza  al  nuovo  assetto  funzionale   e   organizzativo,   anche attraverso:
 1)  la  revisione  della  disciplina   in   materia   di reclutamento, di stato  giuridico  e  di  progressione  in  carriera, tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica  della semplificazione  delle  relative  procedure,  prevedendo  l'eventuale unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,  gradi  e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni  organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in  ragione delle esigenze di funzionalita' e della  consistenza  effettiva  alla data di entrata in vigore della presente  legge,  ferme  restando  le facolta'  assunzionali   previste   alla   medesima   data,   nonche' assicurando il mantenimento  della  sostanziale  equiordinazione  del personale  delle  Forze  di  polizia  e  dei   connessi   trattamenti economici,  anche   in   relazione   alle   occorrenti   disposizioni transitorie,  fermi  restando   le   peculiarita'   ordinamentali   e funzionali del personale di ciascuna  Forza  di  polizia,  nonche'  i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4  novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri  di  delega  della  presente legge, in quanto compatibili;
2) in caso di  assorbimento  del  Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica  di  razionalizzazione  dei costi, il transito del personale nella  relativa  Forza  di  polizia, nonche' la facolta' di transito, in un contingente  limitato,  previa determinazione  delle  relative  modalita',  nelle  altre  Forze   di polizia, in conseguente corrispondenza  delle  funzioni  alle  stesse attribuite e gia' svolte dal  medesimo  personale,  con  l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle  relative dotazioni organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici,  a qualsiasi titolo conseguiti,  della  differenza,  limitatamente  alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico  percepito  e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di  assegnazione;  3)  l'utilizzo,  previa  verifica  da  parte   del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota  parte  dei  risparmi  di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento,  derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente  lettera,  fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  23  della  presente  legge, tenuto anche conto di quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 4)  previsione che il personale tecnico  del  Corpo  forestale  dello  Stato  svolga altresi' le funzioni di ispettore fitosanitario di  cui  all'articolo 34 del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  214,  e  successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia  provinciale,  in  linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui  alla  legge  7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle  funzioni  del  Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  mediante  modifiche  al  decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione  alle  funzioni  e  ai compiti del personale permanente e volontario del  medesimo  Corpo  e conseguente revisione del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e  delle  qualifiche esistenti  ed  eventuale  istituzione  di  nuovi  appositi  ruoli   e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle finanze,  di  una  quota  parte  dei  risparmi  di  spesa  di  natura permanente, non  superiore  al  50  per  cento,  derivanti  al  Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente leggE..




FIN QUI LA DELEGA


QUI SOTTO COME VIENE ESERCITATA











IL COMMENTO: UN TALE GUAZZABUGLIO NON L'AVEVO MAI VISTO.
FORSE, VISTO CHE LA DELEGA PREVEDE CHE L'ASSORBIMENTO SIA SOLO EVENTUALE SAREBBE MEGLIO ESERCITARE LA DELEGA NELLA PARTE RIGUARDANTE LA RAZIONALIZZIONE DELLE FORSE DI POLIZIA CON UN PERIODO TRANSITORIO DI AFFIANCAMENTO DEL CFS AI CC ED ELIMINAZIONE PIU' PROGRESSIVA DI TUTTI I DOPPIONI E LE SOVRAPPOSIZIONI DI PRESENZA SUL TERRITORIO CON CONSEGUENTE RISPARMIO NEGLI AFFITTI. LA DELEGA PER L'ASSORBIMENTO SIC ET SIMPLICITER PORTEREBBE AD UNA PARALISI PLURIENNALE. QUESTA E' SOLO LA MIA OPINIONE.



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