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ENVIRONMENT AND OLD LANDSCAPE

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martedì 29 settembre 2015

EXPO 2015 - PATRIARCHI DELLA NATURA - FINALMENTE DEI CONTENUTI!!!!!! E LA MOSTRA SUI PATRIARCHI FINO AL 31 OTTOBRE



In mostra a Expo 2015i frutti degli alberi più antichi


MILANO. Ancora pochi giorni per visitare la Mostra dei frutti degli alberi secolari o addirittura millenari, allestita al terzo piano del Padiglione Italiano dell’Expo dall’Associazione Nazionale Patriarchi. Sono antiche varietà di mele, pere, uve, sorbe, olive, giuggiole, cotogne, melegrane, accompagnate da tele stampate in Romagna da Pascucci e ideate dal poeta Tonino Guerra.
Sono presenti i frutti di sei regioni: Sicilia, Sardegna, Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige. Esposti i grappoli dell’uva Versoaln prodotta dalla vite più grande, e forse più antica, del mondo, l’uva Corinto piantata dai Greci in Sicilia, le olive selvatiche dell’albero più antico d’Italia, l’Ogliastro di Luras, di almeno 3500 anni. Tutti questi “gemelli” dei Patriarchi sono stati ottenuti per talea e conservati in un “archivio vivente” a Verghereto presso Forlì in circa 12.000 esemplari.

METRO DEL 26 OTTOBRE 2015

LEGGETE SOTTO.....












RICEVIAMO DA VITTORIO EMILIANI

COMUNICATO STAMPA

ASSOCIAZIONE PATRIARCHI DELLA NATURA



Dal 6 ottobre prossimo una sala al secondo piano del Padiglione Italiano dell’Expo sarà dedicata per tre settimane alla esposizione dei frutti (mele, pere, uva, sorbe, olive, giuggiole, cotogne, melegrane, ecc.) dei Patriarchi vecchi di secoli o di millenni, con una serie di tele stampate in Romagna da Pascucci ideate dal poeta Tonino Guerra.  Tale esposizione è organizzata dalla Associazione Nazionale Patriarchi della Natura presieduta dall’agronomo Sergio Guidi.
Sono presenti i frutti di sei regioni, da Sud a Nord: Sicilia, Sardegna, Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia, Trento-Bolzano.  Fra i frutti più singolari: i grappoli dell’uva Versoaln prodotta dalla vite più grande, e forse più antica, del mondo (500 anni in un castello presso Merano, oltre trecento bottiglie di vino bianco all’anno) le noci del grande Noce dei Trocchi umbro (6 metri di circonferenza, trecento anni), le Pere cocomerine di Romagna, dalla stessa zona il Melograno di Faenza con frutti enormi, anche più di 1 kg e mezzo, l’uva Corinto piantata dai Greci in Sicilia, le olive selvatiche dell’albero più antico d’Italia, l’Ogliastro di Luras presso Tempio Pausania, di almeno 3500 anni.
Tutti questi “gemelli” dei Patriarchi sono stati ottenuti per talea e conservati in un “archivio vivente” presso Forlì in circa 12.000 esemplari.
Con questa mostra si vogliono riproporre alcuni temi di fondo: a) la tutela e il recupero della biodiversità vegetazionale italiana, ancora ricca ma in fase di impoverimento; b) il riuso nelle colture normali di genomi resistentissimi ai secoli, ai mutamenti climatici, ai parassiti; c) la riscoperta di un arco stagionale di varietà – da quelle precoci a quelle tardive – che possono evitare la lunga conservazione in frigo; d) la scoperta per molti di sapori e di profumi che le colture di tipo “industriale” hanno appiattito o fatto sparire.


Per informazioni, sergioguidi19@gmail.com, 348 7334726 oppure Andrea Gulminelli 328 4234734, o  Vittorio Emiliani emiliani35@alice.it




GUIDI, ZILIOLI, EMILIANI



NOCE DEI TROCCHI

COSA DEVONO FARE I COMUNI?


ALBERI MONUMENTALI
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

………OMISSIS

Art. 7.
(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico,
naturalistico, monumentale, storico e culturale)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:
a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i princìpi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l’elenco degli alberi monumentali d’Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell’avvenuto inserimento di un albero nell’elenco è data pubblicità mediante l’albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l’inserimento.
L’elenco degli alberi monumentali d’Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L’inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale
dello Stato.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1 milione di euro per l’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.





D.M. 23 ottobre 2014 
Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. 

OMISSIS..........
I

ARt. 3.
 Censimento degli alberi monumentali
1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno, le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Qualora presso le regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel presente decreto.
2. Il censimento sarà realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato - Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.




Art. 4.
 Definizione di albero monumentale
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si intende per «albero monumentale»:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazioni vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b), si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone - specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo - che alloctone - specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo -.

Art. 5.
 Criteri di monumentalità
1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, sono i seguenti:
a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significatività. A tale proposito, i valori soglia minimi della circonferenza sono individuati mediante appositi atti. Importante nella valutazione è l'aspetto relativo alla aspettativa di vita dell'esemplare, che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;
b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad essi è stata sempre attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (es. potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;
c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;
d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;
e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. Nella applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo, sarà assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.





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