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ENVIRONMENT AND OLD LANDSCAPE

BENVENUTI NEL BLOG DI TERREALTE.ORG DEDICATO AL PAESAGGIO - QUI TROVERETE UNA RACCOLTA DI FOTO SUL PAESAGGIO ITALIANO ANTICO (ARCHEOLOGIA DEL PAESAGGIO E BOTANICA) IN PARTICOLARE SULLE VITI MARITATE (OLD LANDSCAPE )

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lunedì 5 giugno 2017

ALBERO MONUMENTALE - PIANURA DI VENAFRO - PIOPPO BIANCO



RICEVIAMO DA FERDINANDO ALTERIO UNA FOTO DI UN MAGNIFICO PIOPPO BIANCO





Pioppo bianco nel comune di Sesto Campano  della pianura di Venafro (ISERNIA). La chioma è  ad oggi ridotta per  una grave rottura di branche, ma il proprietario, nella foto parla di notevole altezza: GUARDATE LE PROPORZIONI......


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martedì 3 febbraio 2015

COSA SONO GLI ALBERI MONUMENTALI - ISTITUZIONE DELL'ELENCO ALBERI MONUMENTALI - CENSIMENTO


BOSCO S.ANTONIO

IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE E' STATO EMANATO IL DM CHE REGOLA LE ATTIVITA' DA FARSI PER IL CENSIMENTO : UN RISULTATO MOLTO IMPORTANTE CE NE SIAMO GIA' OCCUPATI : ALBERI MONUMENTALI




ORA IL DM ATTUATIVO:

D.M. 23 ottobre 2014 
Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. 

OMISSIS..........
I

ARt. 3. Censimento degli alberi monumentali
1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno, le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Qualora presso le regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel presente decreto.
2. Il censimento sarà realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato - Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.




Art. 4. Definizione di albero monumentale
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si intende per «albero monumentale»:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazioni vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b), si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone - specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo - che alloctone - specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo -.

Art. 5. Criteri di monumentalità
1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, sono i seguenti:
a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significatività. A tale proposito, i valori soglia minimi della circonferenza sono individuati mediante appositi atti. Importante nella valutazione è l'aspetto relativo alla aspettativa di vita dell'esemplare, che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;
b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad essi è stata sempre attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (es. potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;
c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;
d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;
e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. Nella applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo, sarà assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.

giovedì 27 dicembre 2012

NUOVE NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI





APPROVATA IN FINE LEGISLATURA
LA LEGGE CONTENENTE
NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI
 IL TESTO DEFINITIVO DOVREBBE ESSER QUESTO

VITE MARITATA UMBRIA VICINO CALVI
SCAVI OTRICOLI

L'ARTICOLO CHE INTERESSA I PATRIARCHI E I MONUMENTI NATURALI E' IL SEGUENTE:

Art. 7.
(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia
degli alberi monumentali, dei filari e delle
alberate di particolare pregio paesaggistico,
naturalistico, monumentale, storico e
culturale)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:
a) lalbero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero lalbero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i princìpi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito lelenco degli alberi monumentali dItalia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dellavvenuto inserimento di un albero nellelenco è data pubblicità mediante lalbo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso linserimento.
Lelenco degli alberi monumentali dItalia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. Linottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, lattivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per labbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dellapparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale
dello Stato.
5. Per lattuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per lanno 2013 e di 1 milione di euro per lanno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


venerdì 21 settembre 2012

MONUMENTI NATURALI ABRUZZO RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA NOTIZIA DI OGGI







BUONE NOTIZIE PER GUIDI DELL'ASSOCIAZIONE 
I PATRIARCHI

MONUMENTI NATURALI
LA NOTIZIA DI OGGI



CON DECRETO FIRMATO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 370 ALBERI DIVENTANO: "MONUMENTI NATURALI PROTETTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 38/1996"
I “PATRIARCHI DELLA NATURA”, VERI MONUMENTI, ENTRANO A FAR PARTE DI UNA LISTA CHE NE GARANTIRÀ LA LORO “SOPRAVVIVENZA”. IN VERITÀ, GIÀ  TUTELATI DA LEGGI FORESTALI, ORA SONO ENTRATI DI DIRITTO IN UN ELENCO DI 370 PIANTE CHE RAPPRESENTANO, DI FATTO, IL PATRIMONIO FLORISTICO DELL’ABRUZZO PER LA LORO RILEVANZA SCIENTIFICA E MONUMENTALE.
SARANNO TUTELATI FINO AL DIVIETO DI ABBATTIMENTO, "FATTA ECCEZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICA INCOLUMITÀ O DI ORDINE SANITARIO".
"IL SENSO DELLA TUTELA MASSIMA DELLE PIANTE INDIVIDUATE - SPIEGA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE - NASCE DALLA NECESSITÀ DI PRESERVARE UN PATRIMONIO FLORISTICO UNICO E INTERESSANTE DAL PUNTO DI VISTA SCIENTIFICO. MOLTE DELLE PIANTE MONUMENTALI INSERITE NELL'ELENCO, RAPPRESENTANO ANCHE UN PEZZO DI STORIA DELLA REGIONE, CHE HA SEMPRE POSTO AL CENTRO DELLA PROPRIA POLITICA LA TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO".

AD ARRICCHIRE IL NUTRITO ELENCO, SONO DECINE E DECINE I “PATRIARCHI” CHE IMPREZIOSISCONO I BOSCHI DELLA MARSICA.
UN BREVE ELENCO: IL“FAGGIO” DEL RIFUGIO CERASOLI, LA “FARNIA” DI POCHETTA E "L’ACERO MONTANO”, TUTTI  E TRE DI CIVITELLA ROVETO: IL“FAGGIO” DI TERRAEGNA  E QUELLO DI FONTE D’APPIA DI BISEGNA; LE “ROVERELLE” DI LECCE DEI MARSI; LA “QUERCIA DI DONATO” DI SCURCOLA MARSICANA; I GIGANTESCHI “FAGGI” DEI BOSCHI DI PESCASSEROLI; LE “FARNIE” DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO E QUELLE DI SANTE MARIE;  E TANTE ALTRE PIANTE ANCORA, CHE SAREBBE IMPOSSIBILE CITARLE TUTTE.
“L'ELENCO DELLE 370 PIANTE MONUMENTALI PUÒ ESSERE AGGIORNATO OGNI TRE ANNI -  A SEGUITO DELLE SEGNALAZIONI DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE. IN QUESTO ELENCO RISULTANO ANCHE QUELLE PIANTE A CUI SIANO LEGATI PARTICOLARI AVVENIMENTI STORICI O TRADIZIONI LOCALI".
LA REGIONE ABRUZZO SI APPRESTA A PRESENTARE UNA PUBBLICAZIONE DI 500 PAGINE CHE RACCOGLIE LE SCHEDE DELLE PIANTE MONUMENTALI INSERITE NEL DECRETO.

giovedì 22 settembre 2011