BENVENUTI


ENVIRONMENT AND OLD LANDSCAPE

BENVENUTI NEL BLOG DI TERREALTE.ORG DEDICATO AL PAESAGGIO - QUI TROVERETE UNA RACCOLTA DI FOTO SUL PAESAGGIO ITALIANO ANTICO (ARCHEOLOGIA DEL PAESAGGIO E BOTANICA) IN PARTICOLARE SULLE VITI MARITATE (OLD LANDSCAPE )

ALCUNE FOTO SONO DI AUTORI SCONOSCIUTI

SONO PREGATI DI SEGNALARCI IL NOMINATIVO

info: riccardocnt@gmail.com

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia

per info:

info@terrealte.org

segreteria@terrealte.org

stradedelvino@terrealte.org

SERVIO: lucus est arborum multitudo cum religione, nemo composita multitudo arborum, silva diffusa et inculta



Visualizzazione post con etichetta PSEA. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta PSEA. Mostra tutti i post

giovedì 15 settembre 2016

PAGAMENTO SERVIZI ECOSISTEMICI - NUOVA DELEGA E ATTI COSEGUENTI - AGGIORNAMENTO PSEA





PSEA AGGIORNAMENTO


UN TESTO UNICO CON DISPOSIZIONI SFUGGITE A MOLTI



DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34
Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

Art. 7

Disciplina delle attivita' di gestione forestale

8. Le regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n.  659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici  ed ambientali (PSE)  generati  dalle  attivita'  di  gestione  forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici  impegni  silvo-ambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari  dei servizi nella definizione, nel monitoraggio  e  nel  controllo  degli accordi  contrattuali.  I criteri di definizione dei sistemi  di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE)  risultano essere quelli di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con particolare riguardo ai beneficiari finali  del  sistema  di pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto  articolo 70.
9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8, deve avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
    a)  la volontarieta' dell'accordo, che dovra' definire   le modalita' di fornitura e di pagamento del servizio;
    b) l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;
    c) la permanenza delle diverse funzioni di  tutela  ambientale presenti prima dell'accordo.

In sostanza e’ entrato nel nostro ordinamento il sistema di pseA (cioe’ i pagamenti per servizi ecosistemici  e ambientali) che trae origine dagli studi di Elinor Ostrom premio nobel per l’economia del 2009.
Non sono riuscito a comprendere da quale delega provengano le disposizioni ma comunque e’ un fatto molto importante.
Ricordo che i sistemi di remunerazione per servizi ecosistemici ed ambientali si sono affacciati in Italia prima con la delega al Governo contenuta nella cd. “green economy”, L. 28.12.2015 n. 221, non esercitata e prorogata su cui cfr comunque art. 70 comma 1 e art. 70 comma 2 citati.
















IN UN EMENDAMENTO DEL RELATORE PRESENTATO IL 14 SETTEMBRE 2016 IN COMMISSIONE AL TESTO DELL'A.S. 119 (AREE PROTETTE) INSERITA NUOVAMENTE LA DELEGA, SCADUTA AD AGOSTO PER GLI PSEA.



QUESTO E' IL TESTO



EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE 
21.0.6
IL RELATORE
Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di Pagamento dei Servizi Ecosistemici (PSE).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il sistema di PSE sia definito quale remunerazione, su base volontaria, di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi, l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;
b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
d) prevedere in ogni caso che i sistemi di PSE possano essere attivati per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;
e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;
f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;
g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;
h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dai sistemi di PSE siano destinati anche alla adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;
i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e dei soggetti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa comunitaria e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di riserva genetica in considerazione dell'attuazione del Protocollo di Nagoya;
m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché del procedimento di cui al comma 3.» 


mercoledì 27 gennaio 2016

REMUNERAZIONE SERVIZI ECOSISTEMICI : IMPORTANTE INNOVAZIONE LEGISLATIVA

NOVITA': UN EMENDAMENTO GOVERNATIVO AL D.L. 113/2016
SPOSTA IL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI 6 MESI (SCADEVA IL 2 DI AGOSTO)
VI TERREMO INFORMATI



SERVIZI ALLA COMUNITA' REMUNERABILI PERCHE'
SVOLTI PER INTERESSI COLLETTIVI





OASI SERRANELLA
FOTO: R.CONTI

OASI SERRANELLA
FOTO: R. CONTI


LA DELEGA AL GOVERNO CONTENUTA NELLA CD “ GREEN ECONOMY “
Legge 28 dicembre 2015 n.221

IN MATERIA DI  P.S.E.A.
(pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali)

Art 70
PRIMA DI RIPRODURRE IL TESTO QUALCHE CONSIDERAZIONE

Il sistema di PSEA sarà attivato in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune.
La norma prevede che siano in ogni caso remunerati servizi quali: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche.
Nel sistema di PSEA saranno inoltre considerati interventi di pulizia e manutenzione dell’alveo dei fiumi e dei torrenti.
Con questo provvedimento normativo viene inoltre espressamente riconosciuto il ruolo svolto dalle foreste e dall’agricoltura per il mantenimento dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l’obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che tutelano gli ecosistemi.
Beneficiari finali del sistema di PSEA saranno i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni. Saranno infine introdotte forme di premialità a beneficio dei Comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale.
Il dispositivo, che la Coldiretti ha valutato positivamente, introduce i criteri direttivi in vista della definizione di un sistema che assicuri la remunerazione dei servizi resi, anche dall’agricoltura, per l’ambiente e l’ecosistema.
Il sistema di Psea viene definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici ed ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene.
Tra i criteri direttivi, la nuova disposizione indica l’obiettivo di assicurare la remunerazione dei servizi di fissazione  del carbonio delle foreste e dell’arboricoltura da legno di proprietà demaniale,  collettiva e privata; di regimazione delle acque nei bacini montani; di salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche.
Nel sistema di Psea, devono essere considerati gli interventi di pulizia e manutenzione dell’alveo dei fiumi e dei torrenti e che debba essere riconosciuto il ruolo svolto dall’agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l’obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi

Il sistema, le finalita’ , le modalita’ di funzionamento appaiono ancora un poco oscure ma il principio alla base sembrerebbe il riconoscimento pubblico, da parte della legislazione statale, di una funzione “ecosistemica” di alcune attivita’ e funzioni (pubbliche e private).
Si tratta di argomento assai complesso su cui ci ripromettiamo di tornare.
Questo il testo della delega approvata:
Art. 70
Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione  dei  servizi ecosistemici e ambientali
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori  oneriper  la  finanza  pubblica,  uno  o  piu'  decreti  legislativi   perl'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici  e ambientali (PSEA).
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1  sono  adottati,  previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  deldecreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive modificazioni,  nel  rispetto  dei  seguenti   principi   e   criteri direttivi:
  a)  prevedere  che  il  sistema  di   PSEA   sia   definito   quale remunerazione di una quota  di  valore  aggiunto  derivante,  secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione  dei  servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica  della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma  restando  la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
  b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato,  in  particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in  concessione di un bene naturalistico di  interesse  comune,  che  deve  mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
  c) prevedere che  nella  definizione  del  sistema  di  PSEA  siano specificamente individuati i servizi  oggetto  di  remunerazione,  il loro valore, nonche' i relativi obblighi contrattuali e le  modalita' di pagamento;
  d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti  servizi:
fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura  da  legno di proprieta' demaniale,  collettiva  e  privata;  regimazione  delle acque nei bacini  montani;  salvaguardia  della  biodiversita'  delle prestazioni   ecosistemiche   e   delle   qualita'    paesaggistiche;
utilizzazione di proprieta' demaniali  e  collettive  per  produzioni energetiche;
  e) prevedere che nel sistema di PSEA siano  considerati  interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
  f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto  dall'agricoltura e  dal   territorio   agroforestale   nei   confronti   dei   servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso  cui il pubblico operatore  possa  creare  programmi  con  l'obiettivo  di remunerare gli  imprenditori  agricoli  che  proteggono,  tutelano  o forniscono i servizi medesimi;
  g) coordinare e  razionalizzare  ogni  altro  analogo  strumento  e istituto gia' esistente in materia;
  h) prevedere che beneficiari finali del sistema  di  PSEA  siano  i comuni, le loro unioni, le aree protette,  le  fondazioni  di  bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
  i) introdurre forme di  premialita'  a  beneficio  dei  comuni  che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilita' ambientale e urbanistica  e  forme  innovative  di   rendicontazione   dell'azione amministrativa;
  l) ritenere precluse le attivita' di stoccaggio di gas naturale  in acquiferi profondi.
  3. Gli schemi  dei  decreti  legislativi,  corredati  di  relazione tecnica che dia conto della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica affinche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni  dalla  data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia  e per i profili finanziari. Decorso tale  termine,  i  decreti  possono essere comunque emanati. Qualora il  termine  per  l'espressione  dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta  giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma  1, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
VEDREMO COME VERRA' ESERCITATA LA DELEGA.
ALL'ESITO DELLA DELEGA SONO INTERESSATE LE AREE PROTETTE, LE UNIVERSITA' AGRARIE (USI CIVICI), PROPRIETA' COLLETTIVE, I BACINI IMBRIFERI MONTANI, CONSORZI BIM, LE COMUNITA' MONTANE

BIBLIOGRAFIA :


Autore: Midler, E .; Pascual, U .; Drucker, AG; Narloch, U .; Soto, JL
Economia ecologica, vol. 120
Pagine: p. 394-405
Editore: Elsevier
Anno di pubblicazione: 2015
Formato pubblicazione: PDF
Lingua: EN


E LA COSPICUA BIBLIOGRAFIA CITATA NELL’ARTICOLO

per approfondire

APPROFONDIMENTO : SITO TEEB


SITO IMPORTANTE:APPROFONDIMENTO