APPROVATA IN FINE LEGISLATURA
LA LEGGE CONTENENTE
NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI
URBANI
IL TESTO DEFINITIVO DOVREBBE ESSER QUESTO
VITE MARITATA UMBRIA VICINO CALVI
SCAVI OTRICOLI
L'ARTICOLO CHE INTERESSA I PATRIARCHI E I MONUMENTI NATURALI E' IL SEGUENTE:
SCAVI OTRICOLI
L'ARTICOLO CHE INTERESSA I PATRIARCHI E I MONUMENTI NATURALI E' IL SEGUENTE:
Art. 7.
(Disposizioni per la tutela e la
salvaguardia
degli alberi monumentali, dei filari e
delle
alberate di particolare pregio
paesaggistico,
naturalistico, monumentale, storico e
culturale)
1. Agli effetti della presente legge e di ogni
altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero
monumentale» si intendono:
a) l’albero
ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o
artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero
secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità
e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per
rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso
riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale,
documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le
alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale,
ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad
alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica
e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e
residenze storiche private.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali ed il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i princìpi e i criteri
direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per
la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni
degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l’elenco
degli alberi monumentali d’Italia
alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell’avvenuto
inserimento di un albero nell’elenco
è data pubblicità mediante l’albo
pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché
chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l’inserimento.
L’elenco
degli alberi monumentali d’Italia
è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet,
delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero
monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal
censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono
gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L’inottemperanza
o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro
un determinato termine, l’attivazione dei
poteri sostitutivi da parte del Ministero
delle politiche agricole alimentari e
forestali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato,
per l’abbattimento o
il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 5.000 a euro 100.000. Sono
fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato
radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione
comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale
dello Stato.
5. Per l’attuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno
2013 e di 1 milione di euro per l’anno
2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
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