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ENVIRONMENT AND OLD LANDSCAPE

BENVENUTI NEL BLOG DI TERREALTE.ORG DEDICATO AL PAESAGGIO - QUI TROVERETE UNA RACCOLTA DI FOTO SUL PAESAGGIO ITALIANO ANTICO (ARCHEOLOGIA DEL PAESAGGIO E BOTANICA) IN PARTICOLARE SULLE VITI MARITATE (OLD LANDSCAPE )

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SERVIO: lucus est arborum multitudo cum religione, nemo composita multitudo arborum, silva diffusa et inculta



giovedì 27 dicembre 2012

NUOVE NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI





APPROVATA IN FINE LEGISLATURA
LA LEGGE CONTENENTE
NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI
 IL TESTO DEFINITIVO DOVREBBE ESSER QUESTO

VITE MARITATA UMBRIA VICINO CALVI
SCAVI OTRICOLI

L'ARTICOLO CHE INTERESSA I PATRIARCHI E I MONUMENTI NATURALI E' IL SEGUENTE:

Art. 7.
(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia
degli alberi monumentali, dei filari e delle
alberate di particolare pregio paesaggistico,
naturalistico, monumentale, storico e
culturale)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:
a) lalbero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero lalbero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i princìpi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito lelenco degli alberi monumentali dItalia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dellavvenuto inserimento di un albero nellelenco è data pubblicità mediante lalbo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso linserimento.
Lelenco degli alberi monumentali dItalia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. Linottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, lattivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per labbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dellapparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale
dello Stato.
5. Per lattuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per lanno 2013 e di 1 milione di euro per lanno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


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