BOSCO S.ANTONIO
IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE E' STATO EMANATO IL DM CHE REGOLA LE ATTIVITA' DA FARSI PER IL CENSIMENTO : UN RISULTATO MOLTO IMPORTANTE CE NE SIAMO GIA' OCCUPATI : ALBERI MONUMENTALI
ORA IL DM ATTUATIVO:
D.M.
23 ottobre 2014
Istituzione
dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi
per il loro censimento.
OMISSIS..........
I
ARt. 3. Censimento degli alberi monumentali
1. Entro il 31
luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad
effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di
loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno, le regioni provvedono
a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni.
Qualora presso le regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi
della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali,
tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche sugli
esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati
nel presente decreto.
2. Il
censimento sarà realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione
territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a
seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle
segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti
territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato - Direzioni
regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo.
Art. 4. Definizione di albero monumentale
1. Ai sensi
dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si intende per «albero monumentale»:
a) l'albero ad
alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o
artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere
considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o
di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della
specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti
dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e
le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e
culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi
ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza
storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e
residenze storiche private.
2. Ai fini
dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazioni
vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b), si considerano gli
esemplari appartenenti sia a specie autoctone - specie naturalmente presenti in
una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte
senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo - che
alloctone - specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata
area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o
accidentale, dell'uomo -.
Art. 5. Criteri di monumentalità
1. I criteri di
attribuzione del carattere di monumentalità, sono i seguenti:
a) pregio
naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato
alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche
in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio
dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza
dendrometrica, l'ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di
filtro nella selezione iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri
criteri siano di maggiore significatività. A tale proposito, i valori soglia
minimi della circonferenza sono individuati mediante appositi atti. Importante
nella valutazione è l'aspetto relativo alla aspettativa di vita dell'esemplare,
che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse
in misura irreversibile sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo
valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;
b) pregio
naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle
piante è alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad
essi è stata sempre attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri
hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di
esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di
optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la
specie) o particolari (es. presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo
(es. potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere
meritevoli di riconoscimento;
c) valore
ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano,
con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di
estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero
può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali in
particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si
riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia
di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie
animali rare o di interesse comunitario;
d) pregio
naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o
relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo si
considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi
esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di areale di
distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;
e) pregio
naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari
o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto
architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti
architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole
complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a
cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta
spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico
e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale. Il
criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la
Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo;
f) pregio
paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di
riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un
luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio,
per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella
antropologico-culturale e quella percettiva. Il criterio di cui alla presente
lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente
competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
g) pregio
storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale,
intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della
comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria
collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a
particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti
religiosi, ecc. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda
per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o
audiovisivi. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato
d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo.
2. Nella
applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo,
sarà assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e
paesaggistico in cui l'albero insiste.
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