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ENVIRONMENT AND OLD LANDSCAPE

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lunedì 2 maggio 2016

ANCORA SUGLI ALBERI MONUMENTALI - INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SUL CENSIMENTO









GIOVEDI IN COMMISSIONE AGRICOLTURA AL SENATO
INTERROGAZIONE SUL CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI




Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02754


Atto n. 3-02754 (in Commissione) 

Pubblicato il 7 aprile 2016, nella seduta n. 605

LUCIDI , MARTELLI , MORONESE , NUGNES , CAPPELLETTI , SANTANGELO , CRIMI , GAETTI , BULGARELLI , SCIBONA , MANGILI - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -
Premesso che:
a partire dall'approvazione del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono stati previsti criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle Regioni e dei Comuni degli elenchi arborei;
il decreto interministeriale 23 ottobre 2014 stabilisce, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 10 del 2013, recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte dei Comuni, delle Regioni e del Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale. In particolare all'art. 3 sancisce come termine perentorio la data del 31 luglio 2015 come limite massimo per il censimento degli alberi monumentali per i Comuni italiani, e la data del 31 dicembre per la redazione di elenchi regionali, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Comuni;
l'inottemperanza o la persistente inerzia delle Regioni o dei Comuni comporta, previa diffida ad adempiere entro il prescritto termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
considerato che:
l'articolo 7 della legge n. 10 indica al comma 1 i criteri generali secondo i quali classificare un "albero monumentale": "a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private";
inoltre, all'articolo 2, comma 1, lettera a), prevede che venga effettuata la piantumazione di un albero per ogni neonato residente ed ogni minore adottato nel rispettivo comune;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti i criteri di classificazione indicati dall'articolo 7 non vengono rispettati e, in particolare, sembrerebbero considerati solo quelli sanciti dalla lettera a), quelli cioè relativi a caratteristiche dimensionali e botaniche degli alberi. Importanti risultano essere anche i criteri dettati dall'intero comma 1 e dai restanti commi, in particolare per quel che riguarda la valenza storica e culturale degli alberi da classificare,
si chiede di sapere:
quale sia lo stato di esecuzione del censimento degli alberi monumentali a livello nazionale;
se, nella predisposizione del censimento, i dettami di tutti i commi dell'articolo 7 della legge n. 10 del 2013 siano effettivamente rispettati e, in caso contrario, se i Ministri in indirizzo intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, emanare circolari relative all'applicazione;
quale sia lo stato di avanzamento delle procedure preordinate alle piantumazioni per ogni nuovo nato ai sensi dell'articolo 2;
se, una volta verificato lo stato di attuazione della legge, non ritengano di avviare tutte le opportune procedure di competenza per il completamento, a livello nazionale, del censimento previsto dalla normativa.
 CAMALDOLI PASQUA 2016




CASTAGNO MIRAGLIA INIZI '900





CASTAGNO MIRAGLIA OGGI
FOTO RICCARDO CONTI




HO FATTO IL SELFIE: MA COME SI FA?


 FORESTA DI CAMALDOLI
PASQUA 2016
FOTO R. CONTI
CAMALDOLI

mercoledì 23 dicembre 2015

ALBERI MONUMENTALI L'AQUILA - ELENCO ALBERI MONUMENTALI ABRUZZO








TROVATO NELLA RETE:

PRIMI EFFETTI DELLA LEGGE SUI MONUMENTI NATURALI

PIANTE MONUMENTALI A L'AQUILA




La Giunta Comunale dell’Aquila, su proposta dell’Assessore Maurizio Capri, ha deliberato l’approvazione di un l’elenco delle piante monumentali del Comune dell’Aquila. Si tratta di un primo inventario di piante realizzato a seguito di un avviso pubblicato nello scorso mese di agosto, di sollecitazione alla cittadinanza affinché chiunque segnalasse la presenza di alberi meritevoli di tutela e salvaguardia, se ritenuti monumentali.
Il Corpo Forestale dello Stato ha, quindi, rimesso al Comune un elenco di 13 tra piante e formazioni arboree, ubicate nelle zone di montagna e meritevoli di essere incluse nel coacervo delle piante monumentali del Comune dell’Aquila. Altre 6 ne sono state, invece, segnalate dai cittadini, tra la città e le frazioni.
Lo stesso Comune, lo scorso novembre, aveva provveduto a richiedere ad alcuni istituti superiori cittadini nonché all’Università degli Studi dell’Aquila, di segnalare la presenza eventuale di alberi considerabili, per l’appunto, monumentali.
L’elenco provvisorio, costituito è stato quindi inviato alla Regione Abruzzo che ha l’onere, entro il 31 dicembre, di stilare l’elenco di suddetti alberi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Trattandosi, comunque, di un elenco in progress, si invita la popolazione a segnalare al Settore Ambiente del Comune dell’Aquila, qualsiasi albero o pianta ritenuti monumentali, al fine di redigere una lista il più possibile completa e dettagliata.




PER L'ELENCO COMPLETO DEGLI ALBERI MONUMENTALI D'ABRUZZO
VAI QUI: ELENCO ALBERI MONUMENTALI ABRUZZO



http://laboratoriopermanentepaesaggio.blogspot.it/2012/11/alberi-monumentali-la-notizia-di-oggi.html





martedì 3 febbraio 2015

COSA SONO GLI ALBERI MONUMENTALI - ISTITUZIONE DELL'ELENCO ALBERI MONUMENTALI - CENSIMENTO


BOSCO S.ANTONIO

IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE E' STATO EMANATO IL DM CHE REGOLA LE ATTIVITA' DA FARSI PER IL CENSIMENTO : UN RISULTATO MOLTO IMPORTANTE CE NE SIAMO GIA' OCCUPATI : ALBERI MONUMENTALI




ORA IL DM ATTUATIVO:

D.M. 23 ottobre 2014 
Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. 

OMISSIS..........
I

ARt. 3. Censimento degli alberi monumentali
1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno, le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Qualora presso le regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel presente decreto.
2. Il censimento sarà realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato - Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.




Art. 4. Definizione di albero monumentale
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si intende per «albero monumentale»:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazioni vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b), si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone - specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo - che alloctone - specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo -.

Art. 5. Criteri di monumentalità
1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, sono i seguenti:
a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significatività. A tale proposito, i valori soglia minimi della circonferenza sono individuati mediante appositi atti. Importante nella valutazione è l'aspetto relativo alla aspettativa di vita dell'esemplare, che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;
b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad essi è stata sempre attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (es. potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;
c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;
d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;
e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. Nella applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo, sarà assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.