LONG ASHTON (BRISTOL) : HORTUS CONCLUSUS
LONG ASHTON (BRISTOL) : HORTUS CONCLUSUS
AMANDA'S HORTUS
E' DIVENUTA LEGGE:
LEGGE 1 dicembre 2015, n. 194
IN RELAZIONE AI SEMI E ALLO SCAMBIO
GUARDATEVI ART. 11 ED ART 13
A.S. 1728 ON. CENNI
CUSTODI DI PAESAGGIO
LA
NOTIZIA E’ CHE IN COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SEMBRA IMMINENTE
L’APPROVAZIONE DELL’ A.C. 2744 ON. Cenni (ORA A.S. 1728) CONTENENTE “DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA” IN UN NUOVO TESTO UNIFICATO CHE SI
ESPONE ANCORA A QUALCHE PERPLESSITA’ PER LA COPERTURA FINANZIARIA
MA CHE SEMBRA MOLTO VOLUTO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, CATANIA. SPERIAMO SIA LA VOLTA BUONA ANCHE
PER IL RUOLO CHE RICONOSCE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA
SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA),
DETENTORE DI UN PATRIMONIO CONOSCITIVO DA METTERE IN RETE.
LE
NORME INTERESSANTI SONO MOLTISSIME VI ELENCO SOLO ALCUNI TEMI E FINALITA’:
attuazione alla Convenzione sulla biodiversità
principi per la
tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria
preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del
patrimonio genetico
tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica
promuovere la ricerca sulla biodiversità agraria
promuovere attività di informazione e di educazione sulla biodiversità agraria, in particolare nelle scuole di
ogni ordine e grado
promuovere attività di valorizzazione delle varietà e delle razze locali e dei prodotti da esse ottenuti
integrare la biodiversità agraria nelle politiche economiche e di settore, anche con riferimento alla politica
commerciale e di cooperazione allo
sviluppo
PER
QUESTE FINALITA’ VERREBBERO ISTITUITE:
a) l’Anagrafe unica della biodiversità agraria;
b) la rete di conservazione e sicurezza;
c) i repertori regionali delle varietà e delle razze locali;
d) i registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone.
MA
LA COSA CHE A
ME SEMBRA DAL PUNTO DI VISTA DELLA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO STORICO ED
ANTICO PIU’ RILEVANTE E’ LA DISPOSIZIONE CHE
ISTITUISCE, ALL’ART. 5, (ORA ART. 2 COMMA 3) GLI AGRICOLTORI CUSTODI:
ART.5.
(Agricoltori custodi)
1. Ai fini della presente legge si definiscono agricoltori custodi i coltivatori o gli allevatori che si impegnano nella
conservazione presso l’area di origine,
di seguito denominata « in situ », o
nell’azienda agricola, nell’uso e nella
valorizzazione delle varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali, secondo le modalità definite dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.
L’incarico di agricoltore custode è conferito dalla regione o da enti regionali a ciò preposti.
TUTTO
IL MONDO CHE RUOTA INTORNO ALLA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO STORICO E
CULTURALE, UN MONDO COSTITUITO DA AGRICOLTORI, ALLEVATORI, BOTANICI,
RICERCATORI , STUDIOSI E CITTADINI INTERESSATI ALL’EREDITA’ STORICA TROVA FINALMENTE UN
RICONOSCIMENTO DELLA SUA OPERA: SAREBBE IL PRIMO PASSO VERSO UN’ESPRESSIONE DI
GRATITUDINE