CENSIMENTO FORESTALE FOTO PREDATA NELLA RETE
ANALISI DEL TESTO
CONVIENE FAR CONFLUIRE IL CORPO FORESTALE DELLO STATO IN ALTRE FORZE?
UNA DOMANDA DIFFICILE.......
LA LEGGE N. 124/2015 CHE CONTIENE LA DELEGA
AL GOVERNO
AL GOVERNO
Art. 8
Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato
1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge,
uno o piu'
decreti legislativi per modificare
la disciplina della
Presidenza del Consiglio dei
ministri, dei Ministeri,
delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici
non economici nazionali. I
decreti legislativi sono
adottati nel rispetto
dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) con riferimento
all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e
del personale anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali, fatte
salve le esigenze connesse ad eventuali
processi di reinternalizzazione di
servizi, e correlativo
rafforzamento degli uffici che erogano
prestazioni ai cittadini e alle imprese;
preferenza in ogni
caso, salva la dimostrata impossibilita', per
la gestione unitaria
dei servizi strumentali,
attraverso la costituzione di
uffici comuni e
previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici
comuni o contigui;
riordino, accorpamento o soppressione degli
uffici e organismi
al fine di eliminare
duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti
conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114,
e completare l'attuazione dell'articolo
20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi
di semplificazione,
efficienza, contenimento della
spesa e riduzione
degli organi;
razionalizzazione e
potenziamento dell'efficacia delle funzioni
di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio
al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e
di favorire la gestione associata dei servizi
strumentali; istituzione del
numero unico europeo 112 su
tutto il territorio
nazionale con centrali operative da realizzare in
ambito regionale, secondo
le modalita' definite con i
protocolli d'intesa adottati ai sensi
dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003,
n. 259; riordino
delle funzioni di
polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del
mare, nonche' nel
campo della sicurezza e dei
controlli nel settore
agroalimentare, conseguente alla
riorganizzazione del Corpo forestale dello
Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra
Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in
materia di lotta
attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi
aerei degli stessi da attribuire
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
con le connesse risorse e ferme
restando la garanzia degli attuali livelli di
presidio dell'ambiente, del
territorio e del
mare e della sicurezza agroalimentare e la
salvaguardia delle professionalita' esistenti, delle specialita'
e dell'unitarieta' delle
funzioni da attribuire,
assicurando la necessaria corrispondenza tra le
funzioni trasferite e il
transito del relativo
personale; conseguenti modificazioni
agli ordinamenti del personale delle Forze
di polizia di cui all'articolo
16 della
legge 1º aprile
1981, n. 121,
in aderenza al nuovo
assetto funzionale e
organizzativo, anche attraverso:
1)
la revisione della
disciplina in materia
di reclutamento, di stato
giuridico e di
progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle
professionalita', nell'ottica della
semplificazione delle relative
procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero
istituzione di ruoli,
gradi e qualifiche e la
rideterminazione delle relative dotazioni
organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia,
in ragione delle esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva
alla data di entrata in vigore della presente legge,
ferme restando le facolta'
assunzionali previste alla
medesima data, nonche' assicurando il mantenimento della
sostanziale equiordinazione del personale
delle Forze di
polizia e dei
connessi trattamenti
economici, anche in
relazione alle occorrenti
disposizioni transitorie,
fermi restando le
peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza
di polizia, nonche'
i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei
criteri di delega
della presente legge, in quanto
compatibili;
2) in caso di assorbimento
del Corpo forestale dello Stato,
anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale
nella relativa Forza
di polizia, nonche' la facolta'
di transito, in un contingente
limitato, previa
determinazione delle relative
modalita', nelle altre
Forze di polizia, in conseguente
corrispondenza delle funzioni
alle stesse attribuite e gia'
svolte dal medesimo personale,
con l'assunzione della relativa
condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nell'ambito delle
relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la
corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici,
a qualsiasi titolo conseguiti,
della differenza, limitatamente
alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito
e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica
di assegnazione; 3)
l'utilizzo, previa verifica
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte
dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore
al 50 per cento, derivanti alle Forze di
polizia dall'attuazione della presente
lettera, fermo restando
quanto previsto dall'articolo
23 della presente
legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo
3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
4)
previsione che il personale tecnico
del Corpo forestale
dello Stato svolga altresi' le funzioni di ispettore
fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
19 agosto 2005,
n. 214, e
successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale,
in linea con la definizione
dell'assetto delle funzioni di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso
la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni
del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco,
mediante modifiche al
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle
funzioni e ai compiti del personale permanente e
volontario del medesimo Corpo
e conseguente revisione del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei
ruoli e delle qualifiche esistenti ed
eventuale istituzione di
nuovi appositi ruoli
e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni
organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze, di una
quota parte dei
risparmi di spesa
di natura permanente, non superiore
al 50 per
cento, derivanti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente
delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente leggE..
IL COMMENTO: UN TALE GUAZZABUGLIO NON L'AVEVO MAI VISTO.
FORSE, VISTO CHE LA DELEGA PREVEDE CHE L'ASSORBIMENTO SIA SOLO EVENTUALE SAREBBE MEGLIO ESERCITARE LA DELEGA NELLA PARTE RIGUARDANTE LA RAZIONALIZZIONE DELLE FORSE DI POLIZIA CON UN PERIODO TRANSITORIO DI AFFIANCAMENTO DEL CFS AI CC ED ELIMINAZIONE PIU' PROGRESSIVA DI TUTTI I DOPPIONI E LE SOVRAPPOSIZIONI DI PRESENZA SUL TERRITORIO CON CONSEGUENTE RISPARMIO NEGLI AFFITTI. LA DELEGA PER L'ASSORBIMENTO SIC ET SIMPLICITER PORTEREBBE AD UNA PARALISI PLURIENNALE. QUESTA E' SOLO LA MIA OPINIONE.
FIN QUI LA DELEGA
QUI SOTTO COME VIENE ESERCITATA
IL COMMENTO: UN TALE GUAZZABUGLIO NON L'AVEVO MAI VISTO.
FORSE, VISTO CHE LA DELEGA PREVEDE CHE L'ASSORBIMENTO SIA SOLO EVENTUALE SAREBBE MEGLIO ESERCITARE LA DELEGA NELLA PARTE RIGUARDANTE LA RAZIONALIZZIONE DELLE FORSE DI POLIZIA CON UN PERIODO TRANSITORIO DI AFFIANCAMENTO DEL CFS AI CC ED ELIMINAZIONE PIU' PROGRESSIVA DI TUTTI I DOPPIONI E LE SOVRAPPOSIZIONI DI PRESENZA SUL TERRITORIO CON CONSEGUENTE RISPARMIO NEGLI AFFITTI. LA DELEGA PER L'ASSORBIMENTO SIC ET SIMPLICITER PORTEREBBE AD UNA PARALISI PLURIENNALE. QUESTA E' SOLO LA MIA OPINIONE.
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