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ENVIRONMENT AND OLD LANDSCAPE

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martedì 9 febbraio 2016

BIODIVERSITY,BIOVERSITY E REPUBBLICA ITALIANA - NOVITA LEGISLATIVE





 approvato il 27 luglio dal Senato in via definitiva il disegno di legge S. 2028: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015;



RATIFICA ACCORDO DI SEDE BIOVERSITY

LA RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE


Onorevoli Senatori. -- Con il presente disegno di legge si propone la ratifica di quattro Accordi di sede tra l'Italia e altrettante Organizzazioni internazionali presenti sul territorio nazionale.
Si tratta di Organizzazioni internazionali che hanno già la propria sede in Italia in virtù di precedenti intese e con le quali si è reso necessario rinegoziare dette intese in ragione dei molti anni trascorsi dalla firma e delle mutate esigenze delle Organizzazioni internazionali stesse, spesso dettate dalla necessità di ampliamento delle attività svolte.
Lo stabilimento di tali importanti Istituzioni in varie città italiane (Roma e provincia, Torino e Brindisi) costituisce un notevole valore aggiunto per il sistema Paese in termini di prestigio internazionale e di volano per il settore della ricerca scientifica (Bioversity ed European Space Agency - ESA), della formazione del personale internazionale di alto livello (United Nations System Staff College - UNSCC) e del ruolo dell'Italia nel sostegno alle operazioni di mantenimento della pace (United Nations Logistics Base - UNLB).
Come ulteriore effetto indiretto della presenza di tali Organizzazioni internazionali nel Paese, vanno altresì menzionate le positive ricadute economiche da esse generate sul territorio e il positivo effetto determinato sull'indotto produttivo sviluppatosi negli anni intorno ad esse.
a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015
Bioversity International (di seguito denominata «Bioversity») è stata fondata nel 1974 con il nome di «International Board for Plant Genetic Resources» (IBPGR), inizialmente in seno alla Food and Agricolture Organization of the United Nations (FAO). Nel 1994 Bioversity diventa un'organizzazione indipendente, il cui Accordo costitutivo, sottoscritto da 56 Paesi, è depositato presso il Ministero degli affari esteri sotto nome legale di International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI).
L'Accordo di sede tra Bioversity e il Governo italiano, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, ha avuto esecuzione con la legge 15 gennaio 1994, n. 67.
Dal 1º luglio 2001 la sede centrale si trova a Maccarese (Fiumicino, Roma). Bioversity opera nell'ambito del Consorzio del Gruppo di consulenza sulla ricerca agricola internazionale (CGIAR), che riunisce 15 centri di ricerca agricola che operano in diversi Paesi del mondo.
Bioversity opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicurezza alimentare. L'Organizzazione si è progressivamente accreditata come punto di riferimento nel settore al livello internazionale, di pari passo con l'evoluzione del dibattito mondiale sulla sicurezza alimentare, che ha individuato nel rilancio della ricerca e nella gestione della biodiversità agraria una delle risposte chiave per incrementare la sicurezza alimentare e il livello di salute e nutrizione delle popolazioni, realizzando in tal modo l'obiettivo della riduzione della povertà.


Bioversity complementa e rafforza il Polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare. Interagisce efficacemente con FAO, IFAD (Found for Agricolture Development) e WFP (World Food Programme) e collabora con numerosi e autorevoli centri accademici e di ricerca italiani.

In base all'attuale Accordo di sede Bioversity non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP ed altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l'operatività istituzionale, ma soltanto di contributi volontari, i quali sono soggetti all'aleatorietà degli stanziamenti annuali di bilancio. Tale situazione contravviene alla prassi vigente in ambito internazionale in base alla quale il Paese ospite eroga di norma un contributo fisso per le spese correnti dell'Organizzazione ospitata.
Bioversity sostiene, soltanto per la locazione dell'immobile adibito ad attuale sede, un onere di 810.000 euro annui. Per la copertura di tali spese e dei costi di funzionamento, l'Organizzazione è costretta a caricare maggiori costi amministrativi sui contributi volontari che gli Stati membri erogano per la realizzazione di progetti specifici. La mancanza di un contributo erogato su basi regolari per coprire i costi operativi pone pertanto l'Organizzazione in una situazione di estrema difficoltà gestionale, che potrebbe indurla a trasferirsi. A tale ultimo riguardo, non sono mancate negli ultimi anni manifestazioni di interesse da parte di altri Paesi europei.
Per valutare compiutamente i ritorni economici derivanti dalla presenza di Bioversity in Italia rileva il fatto che, a fronte di un bilancio annuale di oltre 32 milioni di euro, circa 18 milioni vengono spesi in Italia per l'acquisto di beni e servizi presso fornitori italiani ed il pagamento degli stipendi al personale, di cui una quota rilevante è verosimilmente spesa in Italia. Presso Bioversityoperano attualmente 400 unità di personale, di cui 160 nella sede centrale di Maccarese.
La revisione dell'Accordo in parola punta pertanto ad assicurare maggiore stabilità finanziaria ad un'importante organizzazione internazionale ed a consolidare la sua presenza in Italia, scongiurando in tal modo il rischio di un possibile trasferimento della stessa in un altro Paese.


IL TESTO DELLA RATIFICA E' DISPONIBILE


SE VOLETE SAPERE COSA FA BIOVERSITY :

MOSTRA MACCARESE


IL SITO DI BIOVERSITY :

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mercoledì 27 gennaio 2016

REMUNERAZIONE SERVIZI ECOSISTEMICI : IMPORTANTE INNOVAZIONE LEGISLATIVA

NOVITA': UN EMENDAMENTO GOVERNATIVO AL D.L. 113/2016
SPOSTA IL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI 6 MESI (SCADEVA IL 2 DI AGOSTO)
VI TERREMO INFORMATI



SERVIZI ALLA COMUNITA' REMUNERABILI PERCHE'
SVOLTI PER INTERESSI COLLETTIVI





OASI SERRANELLA
FOTO: R.CONTI

OASI SERRANELLA
FOTO: R. CONTI


LA DELEGA AL GOVERNO CONTENUTA NELLA CD “ GREEN ECONOMY “
Legge 28 dicembre 2015 n.221

IN MATERIA DI  P.S.E.A.
(pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali)

Art 70
PRIMA DI RIPRODURRE IL TESTO QUALCHE CONSIDERAZIONE

Il sistema di PSEA sarà attivato in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune.
La norma prevede che siano in ogni caso remunerati servizi quali: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche.
Nel sistema di PSEA saranno inoltre considerati interventi di pulizia e manutenzione dell’alveo dei fiumi e dei torrenti.
Con questo provvedimento normativo viene inoltre espressamente riconosciuto il ruolo svolto dalle foreste e dall’agricoltura per il mantenimento dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l’obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che tutelano gli ecosistemi.
Beneficiari finali del sistema di PSEA saranno i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni. Saranno infine introdotte forme di premialità a beneficio dei Comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale.
Il dispositivo, che la Coldiretti ha valutato positivamente, introduce i criteri direttivi in vista della definizione di un sistema che assicuri la remunerazione dei servizi resi, anche dall’agricoltura, per l’ambiente e l’ecosistema.
Il sistema di Psea viene definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici ed ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene.
Tra i criteri direttivi, la nuova disposizione indica l’obiettivo di assicurare la remunerazione dei servizi di fissazione  del carbonio delle foreste e dell’arboricoltura da legno di proprietà demaniale,  collettiva e privata; di regimazione delle acque nei bacini montani; di salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche.
Nel sistema di Psea, devono essere considerati gli interventi di pulizia e manutenzione dell’alveo dei fiumi e dei torrenti e che debba essere riconosciuto il ruolo svolto dall’agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l’obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi

Il sistema, le finalita’ , le modalita’ di funzionamento appaiono ancora un poco oscure ma il principio alla base sembrerebbe il riconoscimento pubblico, da parte della legislazione statale, di una funzione “ecosistemica” di alcune attivita’ e funzioni (pubbliche e private).
Si tratta di argomento assai complesso su cui ci ripromettiamo di tornare.
Questo il testo della delega approvata:
Art. 70
Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione  dei  servizi ecosistemici e ambientali
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori  oneriper  la  finanza  pubblica,  uno  o  piu'  decreti  legislativi   perl'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici  e ambientali (PSEA).
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1  sono  adottati,  previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  deldecreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive modificazioni,  nel  rispetto  dei  seguenti   principi   e   criteri direttivi:
  a)  prevedere  che  il  sistema  di   PSEA   sia   definito   quale remunerazione di una quota  di  valore  aggiunto  derivante,  secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione  dei  servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica  della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma  restando  la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
  b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato,  in  particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in  concessione di un bene naturalistico di  interesse  comune,  che  deve  mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
  c) prevedere che  nella  definizione  del  sistema  di  PSEA  siano specificamente individuati i servizi  oggetto  di  remunerazione,  il loro valore, nonche' i relativi obblighi contrattuali e le  modalita' di pagamento;
  d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti  servizi:
fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura  da  legno di proprieta' demaniale,  collettiva  e  privata;  regimazione  delle acque nei bacini  montani;  salvaguardia  della  biodiversita'  delle prestazioni   ecosistemiche   e   delle   qualita'    paesaggistiche;
utilizzazione di proprieta' demaniali  e  collettive  per  produzioni energetiche;
  e) prevedere che nel sistema di PSEA siano  considerati  interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
  f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto  dall'agricoltura e  dal   territorio   agroforestale   nei   confronti   dei   servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso  cui il pubblico operatore  possa  creare  programmi  con  l'obiettivo  di remunerare gli  imprenditori  agricoli  che  proteggono,  tutelano  o forniscono i servizi medesimi;
  g) coordinare e  razionalizzare  ogni  altro  analogo  strumento  e istituto gia' esistente in materia;
  h) prevedere che beneficiari finali del sistema  di  PSEA  siano  i comuni, le loro unioni, le aree protette,  le  fondazioni  di  bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
  i) introdurre forme di  premialita'  a  beneficio  dei  comuni  che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilita' ambientale e urbanistica  e  forme  innovative  di   rendicontazione   dell'azione amministrativa;
  l) ritenere precluse le attivita' di stoccaggio di gas naturale  in acquiferi profondi.
  3. Gli schemi  dei  decreti  legislativi,  corredati  di  relazione tecnica che dia conto della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica affinche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni  dalla  data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia  e per i profili finanziari. Decorso tale  termine,  i  decreti  possono essere comunque emanati. Qualora il  termine  per  l'espressione  dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta  giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma  1, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
VEDREMO COME VERRA' ESERCITATA LA DELEGA.
ALL'ESITO DELLA DELEGA SONO INTERESSATE LE AREE PROTETTE, LE UNIVERSITA' AGRARIE (USI CIVICI), PROPRIETA' COLLETTIVE, I BACINI IMBRIFERI MONTANI, CONSORZI BIM, LE COMUNITA' MONTANE

BIBLIOGRAFIA :


Autore: Midler, E .; Pascual, U .; Drucker, AG; Narloch, U .; Soto, JL
Economia ecologica, vol. 120
Pagine: p. 394-405
Editore: Elsevier
Anno di pubblicazione: 2015
Formato pubblicazione: PDF
Lingua: EN


E LA COSPICUA BIBLIOGRAFIA CITATA NELL’ARTICOLO

per approfondire

APPROFONDIMENTO : SITO TEEB


SITO IMPORTANTE:APPROFONDIMENTO

mercoledì 23 dicembre 2015

ALBERI MONUMENTALI L'AQUILA - ELENCO ALBERI MONUMENTALI ABRUZZO








TROVATO NELLA RETE:

PRIMI EFFETTI DELLA LEGGE SUI MONUMENTI NATURALI

PIANTE MONUMENTALI A L'AQUILA




La Giunta Comunale dell’Aquila, su proposta dell’Assessore Maurizio Capri, ha deliberato l’approvazione di un l’elenco delle piante monumentali del Comune dell’Aquila. Si tratta di un primo inventario di piante realizzato a seguito di un avviso pubblicato nello scorso mese di agosto, di sollecitazione alla cittadinanza affinché chiunque segnalasse la presenza di alberi meritevoli di tutela e salvaguardia, se ritenuti monumentali.
Il Corpo Forestale dello Stato ha, quindi, rimesso al Comune un elenco di 13 tra piante e formazioni arboree, ubicate nelle zone di montagna e meritevoli di essere incluse nel coacervo delle piante monumentali del Comune dell’Aquila. Altre 6 ne sono state, invece, segnalate dai cittadini, tra la città e le frazioni.
Lo stesso Comune, lo scorso novembre, aveva provveduto a richiedere ad alcuni istituti superiori cittadini nonché all’Università degli Studi dell’Aquila, di segnalare la presenza eventuale di alberi considerabili, per l’appunto, monumentali.
L’elenco provvisorio, costituito è stato quindi inviato alla Regione Abruzzo che ha l’onere, entro il 31 dicembre, di stilare l’elenco di suddetti alberi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Trattandosi, comunque, di un elenco in progress, si invita la popolazione a segnalare al Settore Ambiente del Comune dell’Aquila, qualsiasi albero o pianta ritenuti monumentali, al fine di redigere una lista il più possibile completa e dettagliata.




PER L'ELENCO COMPLETO DEGLI ALBERI MONUMENTALI D'ABRUZZO
VAI QUI: ELENCO ALBERI MONUMENTALI ABRUZZO



http://laboratoriopermanentepaesaggio.blogspot.it/2012/11/alberi-monumentali-la-notizia-di-oggi.html





sabato 21 novembre 2015

ABRUZZO AGRICOLTORI CUSTODI - ANCHE LA REGIONE ABRUZZO LEGIFERA IN MATERIA DI AGRICOLTORI CUSTODI






LEGGE REGIONE ABRUZZO 
30 OTTOBRE 2015, N. 34


ANCHE L'ABRUZZO HA LEGIFERATO IN MATERIA CON QUESTA LEGGE PROMULGATA PRIMA DELLA LEGGE NAZIONALE.GLI IMPRENDITORI AGRICOLI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI CUSTODI DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO.I CONTENUTI SONO MOLTO INTERESSANTI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO , LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO.



RESTAURO MURI A SECCO UN COMPITO DEGLI AGRICOLTORI CUSTODI

FIORITURA ADONIS A BARISCIANO (AQ)
IN AREE AGRICOLE O DI PASCOLO

venerdì 20 novembre 2015

BIODIVERSITA' AGRARIA E AGRICOLTORI CUSTODI - ANCORA NOTIZIE RECENTI ED IMPORTANTI



PAESAGGIO NEI PRESSI DI PELTUINUM, SULLO SFONDO LA MAJELLA

FOTO: R. CONTI


APPROVATE DEFINITIVAMENTE 

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" 
(approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (348-B)

CON IMPORTANTI NORME DA NOI GIA' SEGNALATE
IL TESTO LO PUBBLICHIAMO PIU' SOTTO
(PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE IN GU)
VI SEGNALO : ART. 1, COMMA 5 E 6,ART. 2, COMMA 3, ART. 4 COMMA 1, LETT. b, ART. 8 COMMA 2 E 5, ART. 10


V. AGRICOLTORI CUSTODI



VALLE DEL MORRETANO
FOTO R. CONTI

PIAN DE CERASOLI
FOTO R. CONTI

AC348B
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 22 ottobre 2015




TESTO
APPROVATO DEFINITIVAMENTE
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
      1. La presente legge, in conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i princìpi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
      2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.
      3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è costituito:
          a) dall'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 3;
          b) dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4;
          c) dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 5;
          d) dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.
      4. Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.
      5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere anche le attività degli agricoltori tese al recupero delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
      6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità di interesse agricolo e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.
Art. 2.
(Definizioni).
      1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario » si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura.
      2. Ai fini della presente legge, per «risorse locali» si intendono le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario:
          a) che sono originarie di uno specifico territorio;
          b) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
          c) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.
      3. Ai fini della presente legge, sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della presente legge, sono definiti «allevatori custodi» gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia.      
4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 1 o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.
Art. 3.
(Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
      2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.
      3. L'iscrizione di una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale nell'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua adeguata conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e dell'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nel primo periodo, non si può procedere all'iscrizione.
      4. Le specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonché i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.
      5. Le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario iscritte nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110. Non sono altresì brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, né le loro parti e componenti, ai sensi del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101.       
      6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2015, di euro 288.000.
Art. 4.
(Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. È istituita la Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, composta:
          a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ;
          b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.
      2. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.
      3. La Rete è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5.
(Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di:
          a) costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale;
          b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;
          c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in Italia.
      2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale, anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di interesse ai fini della presente legge.
      3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2015, di euro 152.000.
Art. 6.
(Conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole ed ex situ).
      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione ex situ delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione, in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio, nonché per incentivare e promuovere l'attività da essi svolta, e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Art. 7.
(Piano e Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.      
      2. Il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni, al fine di tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi della ricerca scientifica nonché dell'evoluzione delle normative in materia a livello nazionale e internazionale.
Art. 8.
(Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.       
      2. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero della salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:
          a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;
          b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;
          c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;
          d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, coordinando le azioni da realizzare;
          e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;
          f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali.
      4. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009, che è soppresso.
      5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
      6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
Art. 9.
(Tutela delle varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi).
      1. Al comma 4 dell'articolo 45 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
          «b-bis) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali».
Art. 10.
(Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della presente legge, nonché per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.
      2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalità di funzionamento del Fondo e individua le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.
Art. 11.
(Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione).
      1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «6. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria».
Art. 12.
(Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. In tale ambito sono altresì previsti appositi itinerari, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta.
Art. 13.
(Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
      2. Ai fini della presente legge, sono definiti «comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare» gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.
      3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:
          a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali;
          b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
          c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
          d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;
          e) la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.
Art. 14.
(Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. La Repubblica riconosce il giorno 20 maggio quale Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
      2. In occasione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali della biodiversità agricola e alle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente.
Art. 15.
(Iniziative presso le scuole).
      1. Al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente, le regioni, nella predisposizione delle misure attuative dei programmi di sviluppo rurale, possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.
Art. 16.
(Interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
      1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.
      2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, previo espletamento delle procedure selettive ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
Art. 17.
(Disposizioni attuative).
      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3 e individua le modalità tecniche di attuazione della Rete nazionale di cui all'articolo 4 nonché i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali in conformità a quanto disposto dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 7.
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie).
      1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 10, pari complessivamente ad euro 940.000 per l'anno 2015 e ad euro 500.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, 5 e 10, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.