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ENVIRONMENT AND OLD LANDSCAPE

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lunedì 3 ottobre 2011

MOMENTI DI MAGIA A MONTEMERANO ......MORELLINO DI SCANSANO : DISTILLAZIONE CASALINGA





MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 gennaio 2016
Modifica del decreto 1° agosto 2011, n. 5389, recante disposizioni in
materia di «Attuazione  dell'articolo  17  del  regolamento  (CE)  n.
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente  la  definizione,  la  designazione,  la   presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni  geografiche  delle
bevande spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"». (16A00865)
(GU n.31 del 8-2-2016)



                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione,   alla   presentazione,   all'etichettatura   ed   alla
protezione delle indicazioni geografiche delle  bevande  spiritose  e
che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 1° agosto 2011,  n.  5389,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 228  del  30  settembre  2011,
recante disposizioni in  materia  di  «Attuazione  dell'art.  17  del
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione,  la
presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione  delle  indicazioni
geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa»;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 28 dicembre 2012, n. 18850, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 2013, con il
quale e' stata prorogata al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore della
previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio  nazionale
previsto dalla scheda tecnica  della  indicazione  geografica  (I.G.)
«Grappa»;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 10 dicembre 2013, n. 15430, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2013,  con
il quale e' stata prorogata al 30 giugno  2014  l'entrata  in  vigore
della previsione  dell'obbligo  di  imbottigliamento  sul  territorio
nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 19 giugno 2014,  n.  6623,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2014, con il
quale e' stata prorogata al 1° gennaio 2015 l'entrata in vigore della
previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio  nazionale
previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 30 dicembre 2014, n. 7242,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2015, con il
quale e' stata prorogata al 1° luglio 2015 l'entrata in vigore  della
previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio  nazionale
previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 27 luglio 2015,  n.  4386,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 10 agosto 2015, con il
quale e' stata prorogata al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore della
previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio  nazionale
previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;
  Viste le note del 17 ottobre 2012, 21 ottobre 2013  e  20  febbraio
2014 della  Direzione  generale  dell'agricoltura  e  dello  sviluppo
rurale della Commissione europea con le quali e' stato segnalato  che
eventuali restrizioni sulla zona  di  imbottigliamento  del  prodotto
finito devono essere debitamente giustificate o abrogate;
  Vista la nota  del  7  dicembre  2015  n.  Ares(2015)5639689  della
Direzione generale dell'agricoltura e  dello  sviluppo  rurale  della
Commissione europea con la quale l'Italia viene invitata ad eliminare
la previsione dell'imbottigliamento obbligatorio della I.G.  «Grappa»
sul  territorio  nazionale  al  fine  di  non  ostacolare  la  libera
circolazione delle merci e ad evitare incertezze agli  operatori  del
settore interessati;
  Considerati gli approfondimenti condotti con il settore  produttivo
volti a  soddisfare  le  richieste  della  Commissione  europea,  nel
rispetto  delle  caratteristiche  qualitative  peculiari  della  I.G.
«Grappa»;
  Ravvisata la necessita' di modificare il decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 1° agosto 2011, n. 5389
abrogando l'art.  2  che  reca  la  previsione  dell'imbottigliamento
obbligatorio della I.G. «Grappa» sul territorio nazionale;
  Ravvisata l'opportunita' di modificare la scheda  tecnica  allegata
al  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali del 1° agosto 2011, n. 5389 al fine di  dettagliare  alcuni
aspetti   della   elaborazione   della   I.G.   «Grappa»,    distinti
dall'imbottigliamento, che garantiscono la rispondenza alle peculiari
caratteristiche qualitative della I.G.;
  Ravvisata, altresi', la necessita' di precisare le  caratteristiche
specifiche della I.G. «Grappa» ed alcuni  aspetti  dell'etichettatura
nella scheda tecnica;
  Ritenuto  che  le  modifiche  apportate  alla  scheda  tecnica  non
alterano il metodo di produzione e la specifica qualita'  della  I.G.
«Grappa»;
  Ravvisata,  pertanto,  la  possibilita'  di   consentire   che   le
operazioni di imbottigliamento del prodotto finito, certificato  come
I.G. «Grappa», possano avvenire al di fuori del territorio nazionale;
  Tenuto conto che gli scambi commerciali in atto sono relativi  alla
I.G. «Grappa» prodotta a partire dalle materie prime  ottenute  nella
campagna vitivinicola corrente che si concludera' il 31 luglio 2016;

                              Decreta:

                               Art. 1


                    Modifica della scheda tecnica

  1. E'  approvata  la  scheda  tecnica  dell'indicazione  geografica
«Grappa»  riportata  in  allegato,  parte  integrante  del   presente
provvedimento. Tale scheda  tecnica  sostituisce  a  partire  dal  1°
agosto 2016 l'allegato A del decreto  ministeriale  n.  5389  del  1°
agosto 2011.
                               Art. 2


                       Periodo di transizione

  1. L'art. 2 del decreto ministeriale n. 5389 del 1° agosto 2011  e'
abrogato.
  2. A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31  luglio
2016,  la  parola  «imbottigliata»   e'   eliminata   dal   punto   1
dell'allegato A del decreto 1° agosto 2011.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 gennaio 2016

                                                 Il Ministro: Martina
                                                             Allegato

           SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA «GRAPPA»

    1.  Denominazione  della  bevanda   spiritosa   con   indicazione
geografica: Grappa.
    Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica:
Acquavite di vinaccia.
    La   denominazione   «Grappa»   e'    esclusivamente    riservata
all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate  da  uve
prodotte e vinificate in Italia, distillata ed elaborata in  impianti
ubicati sul territorio nazionale.
    2. Descrizione della bevanda spiritosa:
      a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o  organolettiche  della
categoria:
        tenore di alcole metilico (metanolo)  non  superiore  a  1000
g/hl di alcole a 100% in vol.;
        titolo alcolometrico volumico minimo pari a 37,5% in volume.
      b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa  rispetto
alla categoria cui appartiene:
        liquido trasparente e brillante;
        incolore  e  cristallino,  o  con  sfumature  di  colore   in
relazione alle tipologie di piante o frutti eventualmente  utilizzati
per l'aromatizzazione,  o  colore  variamente  ambrato  per  prodotti
maturati in legno;
        vivacita'  ed  ampiezza  aromatica,  sensazioni  olfattive  e
retronasali;
        contenuto in zuccheri  (espressi  come  zucchero  invertito):
massimo 20 g/l;
        sostanze volatili diverse dagli  alcoli  etilico  e  metilico
pari ad almeno 140 g/hl di alcole a 100% in vol.;
        non  e'  aromatizzata,  salvo  quanto  disposto  dai   metodi
tradizionali descritti alla  seguente  lettera  d)  con  aggiunta  di
piante aromatiche o loro parti, nonche' di frutta o loro  parti,  nel
qual caso cio' deve risultare nella denominazione di vendita;
        contenuto di  caramello  (solo  nelle  grappe  sottoposte  ad
invecchiamento per almeno 12 mesi) max 2% in vol.
      c)  Zona  geografica  interessata:  il   territorio   nazionale
italiano.
      d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa: tutte le  fasi
di elaborazione della Grappa devono essere effettuate nel  territorio
dell'indicazione geografica.
    La distillazione delle vinacce e' la prima fase  di  elaborazione
della «Grappa». La distillazione delle vinacce,  che  possono  essere
fermentate o semifermentate,  avviene  direttamente  mediante  vapore
acqueo, oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco  insieme  alle
vinacce.  Gli  impianti  di  distillazione  possono  essere  di  tipo
continuo o discontinuo, essi tipicamente sono composti da uno o  piu'
alambicchi, o da apparecchi per  la  disalcolazione,  cui  segue  una
separazione  degli  alcoli  in  colonna  di   distillazione,   e   un
raffreddamento per ottenere la  condensazione  dei  vapori  alcolici.
Nella distillazione della grappa e'  consentito  l'impiego  di  fecce
liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg  di
vinacce utilizzate. La quantita' di alcole  proveniente  dalle  fecce
non puo' superare il 35 per cento della quantita'  totale  di  alcole
nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali  di  vino
puo' avvenire mediante aggiunta delle fecce alle  vinacce  prima  del
passaggio  in  distillazione,  oppure  mediante   disalcolazione   in
parallelo della vinaccia e delle fecce  e  invio  alla  distillazione
della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici, oppure  ancora
mediante disalcolazione  separata  delle  vinacce  e  delle  fecce  e
successivo invio  diretto  alla  distillazione  della  miscela  delle
flemme. Dette operazioni  devono  essere  effettuate  nella  medesima
distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce  fermentate
o  semifermentate,  in  impianto   di   disalcolazione   continuo   o
discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume.
Entro tale limite  e'  consentita  la  ridistillazione  del  prodotto
ottenuto. L'osservanza  dei  limiti  previsti  deve  risultare  dalla
tenuta di registri vidimati in  cui  sono  riportati  giornalmente  i
quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce  liquide
naturali di vino avviate alla distillazione,  nonche'  delle  flemme,
nel caso in cui l'avvio  di  queste  ultime  alla  distillazione  sia
effettuato successivamente alla loro produzione.
    Non  sono  ammesse  addizioni  di  alcole  etilico  di  qualsiasi
origine,  diluito  o  non  diluito,   in   alcuna   delle   fasi   di
distillazione/ridistillazione o di preparazione.
    Il distillato cosi' ottenuto «a tutto grado» non e' ancora pronto
per  essere  destinato  al  consumo  umano  diretto,  viene,  quindi,
sottoposto alle seguenti operazioni,  che  il  produttore  di  Grappa
modula in funzione delle  caratteristiche  del  «tutto  grado»  e  in
relazione alle caratteristiche che  intende  conferire  alla  Grappa,
nell'ambito della tradizione produttiva italiana:
      la riduzione del grado alcolico mediante diluizione con  acqua,
in modo da ottenere, nella zona di produzione, la gradazione alcolica
definitiva  per  l'immissione  al  consumo;  questa   e'   una   fase
preliminare fondamentale di elaborazione poiche' essa  stabilisce  un
nuovo equilibrio nella complessa  soluzione  di  differenti  composti
aromatici e solo su questo equilibrio le ulteriori operazioni possono
essere correttamente implementate per realizzare la Grappa;
      la  refrigerazione  e/o  la  filtrazione,  con  lo   scopo   di
insolubilizzare, ed estrarre gli oli di flemma  ed  altri  componenti
oleosi indesiderati;
      l'eventuale aggiunta di  zuccheri  nel  limite  massimo  di  20
grammi per litro, espresso in zucchero invertito;
      l'eventuale aggiunta di piante aromatiche o loro parti, nonche'
frutta o loro parti che costituiscono i  metodi  tradizionali.  Nella
produzione della Grappa e'  vietata  l'aromatizzazione  con  sostanze
diverse da quelle  espressamente  menzionate  nella  presente  scheda
tecnica  cosi'  come  e'  vietata  l'aggiunta  di   qualsiasi   altro
ingrediente;
      eventuale invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti  di
legno non verniciati ne' rivestiti, per un periodo  non  inferiore  a
dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale,  in  impianti  ubicati
nel territorio nazionale. Sono consentiti i  normali  trattamenti  di
conservazione del legno dei recipienti;
      eventuale aggiunta di caramello, solo per la grappa  sottoposta
ad  invecchiamento  almeno  dodici  mesi,  secondo  le   disposizioni
comunitarie e nazionali vigenti;
      eventuale assemblaggio tra partite diverse, effettuato sotto la
direzione del produttore di Grappa.
    Tali fasi di  elaborazione  vengono  eseguite  a  regola  d'arte,
ovvero secondo i metodi sviluppati e consolidati in Italia nel  corso
del tempo, e solo al  termine  di  questo  processo  tradizionale  il
prodotto acquisisce tutte le caratteristiche necessarie per fregiarsi
della denominazione di IG Grappa.
      e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente  geografico
o con l'origine geografica:
        la produzione  della  «Grappa»,  cosi'  come  documentato  in
numerose  testimonianze  storiche,  e'  per   tradizione   effettuata
mediante  distillazione  diretta   delle   vinacce   ed   e'   legata
strettamente al territorio di origine. L'abbondante disponibilita' di
vinacce fresche e fermentate ha sviluppato un particolare sistema  di
distillazione.  I  vapori  alcolici,  ottenuti  a  bassa  gradazione,
consentono di mantenere nel prodotto molteplici componenti aromatiche
che contribuiscono a  conferire  il  tipico  carattere  organolettico
della grappa;
        l'origine  delle  materie  prime  risulta  dai  documenti  di
accompagnamento e dai registri dei distillatori;
        la  produzione   della   Grappa   risponde   alla   vocazione
vitivinicola italiana in relazione anche alla  consolidata  attivita'
di distillazione dei sottoprodotti.
      f)  Condizioni  da  rispettare   in   forza   di   disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali:
        decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari  e
forestali n. 5396 del 27 novembre 2008 con  il  quale,  tra  l'altro,
sono fissati per le vinacce  requisiti  piu'  restrittivi  di  quelli
previsti dalla regolamentazione comunitaria.
      g)  Termini  aggiuntivi  all'indicazione  geografica  e   norme
specifiche in materia di etichettatura:
        il termine «Grappa» puo' essere completato dal riferimento:
          a) al nome di un vitigno, qualora  sia  stata  ottenuta  in
distillazione da materie prime provenienti dalla vinificazione di uve
di tale vitigno: e' ammessa una tolleranza di altri vitigni  fino  ad
un massimo del 15% in peso;
          b) ai nomi di non piu' di due vitigni,  qualora  sia  stata
ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti
dalla vinificazione  di  uve  ottenute  dalla  coltivazione  di  tali
vitigni. I vitigni devono essere menzionati in  etichetta  in  ordine
ponderale decrescente. Non e'  consentita  l'indicazione  di  vitigni
utilizzati in misura inferiore al  15%  in  peso.  L'indicazione  dei
vitigni in  etichetta  deve  avvenire  con  lo  stesso  carattere  ed
evidenza tipografica.
          c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT  qualora  le  materie
prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in
tal caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC,  DOCG  e
IGT) (DOP, IGP) sia in sigla che per esteso. Non e' consentito  l'uso
di nomi DOC, DOCG e IGT contenenti in tutto o  in  parte  nomi  delle
Indicazioni Geografiche «Grappa» elencate all'allegato III  del  Reg.
110/2008   (Grappa    Piemontese/Grappa    del    Piemonte,    Grappa
lombarda/Grappa della Lombardia, Grappa trentina/Grappa del Trentino,
Grappa friulana/Grappa del Friuli, Grappa veneta/Grappa  del  Veneto,
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige, Grappa siciliana/Grappa  di
Sicilia, Grappa di Barolo, Grappa di Marsala).
          d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al
tipo di alambicco.
    Per  le  grappe  che   rispondono   contemporaneamente   a   piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a),  b)  e  c)  deve  comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita.
    Nella  denominazione  di  vendita  della  «Grappa»  deve   essere
riportata l'indicazione di piante aromatiche o  loro  parti,  nonche'
frutta o loro parti,  se  utilizzate.  Nella  presentazione  e  nella
promozione e' consentito l'uso dei termini, «vecchia» o «invecchiata»
per la  grappa  sottoposta  ad  invecchiamento  per  un  periodo  non
inferiore a 12 mesi in botti, tini o altri recipienti  di  legno  non
verniciati ne'  rivestiti,  nei  magazzini  di  invecchiamento  sotto
controllo  fiscale.  E'  consentito,  altresi',  l'uso  dei   termini
«riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno  18  mesi.
Puo' essere specificata la durata  dell'invecchiamento,  espressa  in
mesi e in anni, o soltanto in mesi.
    Ferme  restando   le   disposizioni   sull'invecchiamento   sopra
riportate, al fine di una corretta  informazione  al  consumatore  e'
possibile, inoltre, specificare la tipologia del contenitore in legno
impiegato (es. barrique, caratello, tonneau,  etc.),  anche  mediante
aggettivazioni, solo quando  la  Grappa  abbia  soggiornato  in  tale
tipologia di contenitore per almeno la meta' del  periodo  minino  di
invecchiamento previsto per la categoria (invecchiata, riserva).
      h) Nome e indirizzo del richiedente: Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale,  Via  XX  settembre,  20  -
00187 Roma.



BREVI CENNI SULLA DISTILLAZIONE
FONTE WIKIPEDIA

Secondo lo scrittore Sinesio di Cirene già nel 4000 a.C. gli egiziani distillavano il vino e il sidro per produrre altre bevande alcoliche[6] (liquori e acquaviti).
In Cina, intorno al 2000 a.C., attraverso la distillazione di piante officinali venivano ottenute essenze che erano utilizzate soprattutto dalle classi più ricche.[7]
Scavi archeologici in Pakistan hanno messo alla luce che la tecnica della distillazione dell'alcol era già nota alle popolazioni mesopotamiche nel 500 a.C., ma il suo uso divenne comune tra il 150 a.C. e il 350 d.C.[8], anche tra gli alchimisti greci[9][10][11].
Secondo K. B. Hoffmann si inizia a parlare di destillatio per descensum nel 400 circa, per opera del fisico greco Aezio di Amida. Ipazia invece inventò una tra le prime apparecchiature per la distillazione[12].
Nell'VIII secolo d.C. i chimici Arabi e Persiani (tra cui Jabir ibn Hayyan) isolavano e purificavano le sostanze chimiche tramite distillazione a scopi industriali, ad esempio per isolare gli esteri naturali (utilizzati in profumeria) e per produrre alcool puro.[13] In particolare, la produzione di alcool per distillazione si deve al chimico arabo Al-Kindi.[14]
Nel IX secolo d.C. il chimico persiano Rhazes distillò per la prima volta il petrolio, ottenendo cherosene.[15] Nell'XI secoloAvicenna otteneva olio essenziale con il metodo della distillazione in corrente di vapore.[16]
La distillazione fu introdotta nell'Europa medioevale nel XII secolo attraverso la traduzione dei trattati di chimica arabi. Nel 1500 l'alchimista tedesco Hieronymus Braunschweig pubblica Liber de arte destillandi,[17] a cui segue nel 1651 lo scritto di John French intitolato The Art of Distillation.[18]
Nel XVII secolo Robert Boyle eseguì alcuni esperimenti sulla distillazione sottovuoto e all'interno di apparecchiature in pressione,[19] isolando per la prima volta (nel 1661) il metanolo per distillazione del legno.
Il dispositivo più antico utilizzato per svolgere la distillazione in laboratorio prende il nome di alambicco e la sua invenzione è attribuita al chimico islamico Jabir ibn Hayyan (tra l'VIII secolo ed il IX secolo).




MOMENTI DI MAGIA A MONTEMERANO ......MORELLINO DI SCANSANO : DISTILLAZIONE CASALINGA


IL MIO DISTILLATORE




I DISTILLATORI DELLA FARMACIA DI CAMALDOLI

giovedì 22 settembre 2011

martedì 20 settembre 2011

VITE MARITATA ALTRE IMPORTANTI FOTO DI LUGLIO 2011 - LE FOTO SONO DEL PROF. ZACHARY NOVAK DI UMBRIA INSTITUTE


VITE MARITATA: RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO L'ARTICOLO DI ZACHARY NOVAK




Looking Back to the Future: Historical Polycultures in Central Italy







The current level of environmental degradation caused directly by conventional agriculture has reached a critical level: this is a point which even skeptical critics see as a zenith if humanity is to continue to inhabit the planet along with other species. Much of the current effort in problem-solving looks forwards toward twenty-second century solutions; it is possible though that the way forward is to be found by looking back.



The hills of central Italy, of Tuscany and Umbria, are larger proportionally than their actual geographical surface area in the mental geography of the average Westerner. The modern visitor feels transported back through the centuries: indeed, it’s easy to frame a photograph without power lines or automobiles and imagine it a color representation of what the Tuscan countryside would have looked like in Leonardo Da Vinci’s day. Nothing could be further from the truth.





What we today consider a timeless Italian rural landscape–the vineyard whose neat rows trace the curves of a Tuscan hill, or the waves of grain that run across the Tiber River valley–are anything but ageless. Indeed, they are an extremely recent invention. This landscape, however picturesque, is ultimately made up of monocultures and as such is completely ahistorical. The Tuscan—and all of central Italian—countryside was in fact until relatively recently a dense web of polycultures. Predominant until the late 1960s was a type of agriculture referred to as the coltura mista or, more commonly, the coltura promiscua (“promiscuous” in the Italian sense of “not limited to one [type]”). In English this system can be referred to as “polycultural agriculture” or even better “mixed farming.”





Instead of strict monocultural plots (e.g. vineyards with just vines) or occasional companion plantings, there were “fields” marked by a highly-developed mix of species. In these mixed fields, farmers (or more specifically, sharecroppers) squeezed the maximum production out of the minimum of space not through extensive planting, but rather intensive planting. Because they could not, with their limited manpower and finances, purchase or agree to sharecrop larger fields, they intensified production on those that they tended. This meant primarily using as much of the field as possible, i.e. going vertical, or as the old sharcreroppers themselves said to the French agricultural researcher Henri Desplanques in the early 1960s, they could cultivate sotto e sopra (“below and above”).





Fields were thinly planted with “support trees” up which grapevines were trained. The species of tree differed depending on the secondary functions it was to serve. If the tree was primarily for support and for fuel, the most common species was the Field Maple (Acer campestre). Where the terrain was more hydric, poplars or even willows were used to keep the roots of the other plants dry. Often, though, elms were planted: in addition to providing support, their leaves could be gathered as forage for the sharecroppers’ animals, obviating the need to grow oats or hay. The trees in mixed farming were planted sparsely so as not to shade the crops planted below, but were enough in number to supply fuel in the form of cuttings from the yearly coppicing (or, more accurately, pollarding). In between these rows of support trees and grapevines sharecroppers planted both grain crops and legumes, the latter of which provided nitrogen fixation and improved soil fertility.





The reasons behind the popularity of this type of polyculture were myriad. Though we often think in modern times of river valleys as being ideal for agricultural, the scourge of malaria kept Italian farmers up on the foothills. These peasants did not know about mosquitos being the vectors of a protozoan parasite, but they knew enough to stay away from stagnant water and its “bad air” (mal’aria in Italian). If malaria weren’t enough to chase farmers up out of the flatland, overpopulation was. Talking about the intentional cultivation by the Fascist regime of the “Umbria, green heart of Italy” identity, historian Valeria Ventura suggests that the ubiquity of agriculture was necessary, not “natural.” The extension of cultivation into relatively marginal areas (the sides of the Umbrian Apennines) was a testament not to the region’s fertility, but rather to a “long, slow, tenacious centuries-old struggle to win land to cultivate from the swamps and forests.” Desplanques describes this polyculture as a necessary solution in a mountainous region like Umbria, where the only lands left in late medieval times were the hillsides and meadows at high altitude. The great historian of the Mediterranean, Fernand Braudel, noted that “for coltura mista, the combination of orchard, market garden and sometimes sown fields, is often localized at the level of the foothills.” By definition, though, these inclined agricultural spaces were less suited to ploughed fields. The thin soils of central Italy had to be protected, and a low-disturbance regime was ideally suited to hilltop agriculture.



Mixed farming was also a result of the predominant economic relationship after the 1300s, sharecropping. Sharecropping was “inconceivable without polyculture.” The property owner was always interested in tying the sharecropper to the land he worked, but could not do so unless there was a more or less stable means of sustenance, something that the inherent redundancy of mixed farming could provide. A drought might kill off winter wheat but hardier olives and grapes would survive, and farm animals could always be fed on a combination of leaf-forage and other forage gathered from the woods. The polyculture did not end strictly at the confines of the field, as rural Italians had (and continue to have) intimate knowledge of wild edibles. The forest was simply a less-ordered part of the coltura promiscua. Indeed the city of Norcia, high in the Apennines, is famous for its pork products; the pigs which were their ultimate source were fed not with grain but rather “pastured” in the oak forests around the city.



Another advantage of this system was its resistance to disease. The history of phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae), a bug that attacks the roots of European grapevines, seems a universal one, in that it quickly spread and destroyed huge swaths of vineyards starting in the mid-1800s. The pest had a particularly late arrival in central Italy, especially in Umbria. Phylloxera was first noticed in Perugia in 1891, then reached the nearby city of Gubbio by 1899, but did not spread further. It reappeared in 1916 on the shores of Lago Trasimeno and only in 1933 reached Perugia again, as well as Foligno and Montefalco. Why the late arrival and slow spread? The reason was the “backwardness” of Umbrian agriculture, in other words it use of the coltura promiscua. The roots of the grapevines in this system were stronger than those closely-spaced vines in monoculture vineyards, and their distance from each other made transmission less likely. Even as late as the mid-1960s many of Umbria’s grapevines had not yet been attacked by phylloxera.



Most shocking about the traditional polyculture was how long it lasted. In 1955, for vineyards, there were 126,550 hectares that were a mix of grain, vines, and trees, and only 1,520 hectares of what Desplanques refers to as “specialized vineyards” (i.e. monocultures of vines , what we think of when we hear the word “vineyard”). Over 98.8% of vineyards were mixed: “Vineyards were everywhere, but just vines were rare.” Similar numbers are available for other parts of central Italy, as Tuscan and papal records show.



This system could only last as long as there was not mechanization in Umbria. Desplanques notes that “there was a duel to the death between [the tractor] and the tree .” Mixed fields could not be harvested with machines, which were ever-more widespread after the second World War. Leguminous forage (e.g. alfalfa), industrial varieties, and chemical fertilizers were other reasons for this system’s rapid disappearance. Another is the end of sharecropping in the mid-1960s: the disappearance of the manpower and skilled labor needed to keep polyculture going coincided with the flight of rural people to the cities for better pay and the ease with which tractors could cultivate extensive fields. Intensive systems like mixed farming were no longer efficient or economical. Desplanques, writing in June of 1966, affirms that, “in the valleys only 30% of the surface area [of the fields] is still mixed with trees. The fields where ten years ago the polyculture reigned, today have been transformed into open fields. [...] How much longer can this polyculture persist?”



This essay focuses on the system of mixed farming in central Italy in the late medieval and modern period, but there is ample evidence that mixed farming was used elsewhere as well. Tom Standage notes a graphic representation of the vine-tree planting in the funeral relief that represents the coronation of the Assyrian king Ashurnasirpal II in 870 B.C.E. Despite its widespread use and its deep historical roots, the only remnants in Italy of this centuries-old system are in the small plots that run along railroad lines, or that old farmers have planted near their houses. One wonders if the new wave of interest in edible forest gardening will resuscitate interest in a solution that does not have be discovered, only rediscovered.

“La vite, invecchiata sopra l'albero vecchio, cadde insieme con la ruina d'esso albero, e fu per la trista compagnia a mancare insieme con quello.”


[The vine, grown old on a tree, falls together on the ruin of this tree, and because of the sad company the vine kept, it disappears along with the tree.]


--Aphorisms of Leonardo da Vinci (1452 –1519)










Zachary Nowak is a professor of food studies at the Umbra Institute, an American university program in Perugia, Italy. Contact him at znowak@umbra-institute.com.


SE VOLETE CONTATTARE L'AGROFORESTRY TRUST CHE CONDUCE RICERCHE IN QUESTA MATERIA : http://www.agroforestry.co.uk/






























"Looking Back to the Future: Historical Polycultures in Central Italy” in Agroforestry News, Vol.19 n.4. Dartington, UK: Agroforestry Research Trust, 2011.










LA COMUNICAZIONE ODIERNA : GUARDARE AL PASSATO PER RISOLVERE I PROBLEMI DEL FUTURO

INTERESSANTE CONTRIBUTO SULL'ARCHEOLOGIA
DEL PAESAGGIO DA LEGGERE:

NOVAK ZACHARY

"ITALIAN POLYCULTURE"

IN:
AGROFORESTRY NEWS

AGOSTO 2011, VOL 19, N.4

sabato 30 luglio 2011

HOPPIPOLLA AD AFANGI - VOI NON CI CREDERETE MA C'E' UN CAFFE TERREALTE NELLE HIGHLANDS ISLANDESI

TIM: la tua mail in mobilità con il BlackBerry®
HOPPIPOLLA MI SEMBRA IL NOME GIUSTO..........AFANGI NON RENDE L'IDEA



SENTITE QUESTA COLONNA  SONORA SU YOU TUBE DI ARVO PART:

CLICCANDO QUI SOTTO
ARVO PART


lunedì 18 luglio 2011

A PROPOSITO DI VITE MARITATA ED ARCAISMI BOTANICI IN UMBRIA, IN ZONA ETRUSCA

LA VITE MARITATA CHE VEDETE  NEL POST SUCCESSIVO SI TROVA, SEMBRA, A MONTE SANTA MARIA TIBERINA - PERUGIA - ITALIA

MONTE SANTA MARIA TIBERINA HA ORIGINE ANTICHISSIME E, COME DIMOSTRATO DAI VICINI DEPOSITI DI BRONZI DI TRESTINA E DI FABBRECCE TROVATI NEL SECOLO PASSATO, FU CERTAMENTE UN VILLAGGIO ETRUSCO SITUATO ALLA DESTRA DEL TEVERE IN POSIZIONE AVANZATA PER SCAMBI COMMERCIALI CON I VICINI UMBRI. SIAMO FRA L’ALTA VALLE DEL TEVERE E LA VALDICHIANA SULLE ANTICHE STRADE DEGLI ETRUSCHI.

CHE LA ZONA CONTENGA UN RELITTO ARCHEOBOTANICO COME LA VITE MARITATA NON MI STUPISCE MOLTO: GUARDANDO LA CARTA GEOGRAFICA NELLE VICINANZE TROVIAMO: ROVIGLIANO, LIPPIANO, CICILIANO, MARCIGNANO, MUCCIGNANO ED UPPIANO. CAPITO TUTTO? SCOMMETTO DI SI.

SONO TOPONIMI PREDIALI PATRONIMICI CIOE’ IL NOME DELLA ZONA PRENDE IL NOME DALLA FAMIGLIA ROMANA CHE POSSEDEVA QUELLA PARTE DI AGER ADSIGNATUS O COMUNQUE CHE PER SECOLI HA COLTIVATO LA ZONA: UN ARCAISMO NELL’ARCAISMO

VITE MARITATA TRE IMPORTANTI FOTO DI LUGLIO 2011 - LA PIANTA SEMBRA UN QUERCUS PUBESCENS LE FOTO SONO DEL PROF. ZACHARY NOVAK DI UMBRIA INSTITUTE

 FOTO NOVAK: PARTICOLARE VITE MARITATA A QUERCIA NON CONOSCIAMO ANCORA IL NOME DEL PODERE
 NOTARE IL SISTEMA DI LEGATURA
TORNEREMO A PARLARE CON L'AGRICOLTORE CHE CURA QUESTO PODERE
APPENA POSSIBILE