VI VIENE IN MENTE QUALCOSA CHE POSSONO FARE I CITTADINI PER GLI ALBERI MONUMENTALI??????
LEGGETE QUI SOTTO
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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la
ripresa delle attivita' produttive. convertito
con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164
ART. 24
Misure di agevolazione della partecipazione delle comunita' locali
in materia di tutela e valorizzazione del territorio
1. I comuni possono definire con apposita delibera i
criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti
presentati da cittadini singoli o associati, purche' individuati in relazione
al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia,
la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi
di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalita' di interesse generale, di
aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata
zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei
predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di
tributi inerenti al tipo di attivita' posta in essere.
L'esenzione e' concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attivita' individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attivita' posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunita' di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.
L'esenzione e' concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attivita' individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attivita' posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunita' di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.
LEGGE 14
gennaio 2013, n. 10
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
Agli effetti della presente legge e di
ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica,
per «albero monumentale» si intendono:
a) l'albero ad alto fusto isolato
o facente parte di formazioni boschive naturali o
artificiali ovunque ubicate
ovvero l'albero secolare tipico, che possono
essere considerati come rari esempi di maestosita' e longevita', per eta' o dimensioni, o
di particolare pregio naturalistico, per
rarita' botanica e
peculiarita' della specie,
ovvero che recano un preciso
riferimento ad eventi o memorie rilevanti
dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le
alberate di particolare pregio
paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli
inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto
fusto inseriti in
particolari complessi architettonici
di importanza storica e culturale,
quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze
storiche private.