BENVENUTI


ENVIRONMENT AND OLD LANDSCAPE

BENVENUTI NEL BLOG DI TERREALTE.ORG DEDICATO AL PAESAGGIO - QUI TROVERETE UNA RACCOLTA DI FOTO SUL PAESAGGIO ITALIANO ANTICO (ARCHEOLOGIA DEL PAESAGGIO E BOTANICA) IN PARTICOLARE SULLE VITI MARITATE (OLD LANDSCAPE )

ALCUNE FOTO SONO DI AUTORI SCONOSCIUTI

SONO PREGATI DI SEGNALARCI IL NOMINATIVO

info: riccardocnt@gmail.com

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia

per info:

info@terrealte.org

segreteria@terrealte.org

stradedelvino@terrealte.org

SERVIO: lucus est arborum multitudo cum religione, nemo composita multitudo arborum, silva diffusa et inculta



venerdì 30 settembre 2016

BETI PIOTTO - UNIVERSITA DI CAMERINO - BOSCHI NATIVI - RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO







Giornate del CUIA in Italia
Università degli Studi di Camerino
13-14 ottobre 2016

programma

14 OTTOBRE

10:30-11:00

I boschi nativi come bene comune: scambio di conoscenze e buone pratiche

Coordina: Prof. Laura Carranza
Introduce: Luca Petrelli (Università di Camerino)

Beti Piotto (ISPRA):
Conservazione ex-situ e boschi nativi

Roberto Canullo (Università di Camerino)
Il monitoraggio dei boschi nativi in Italia.

Franco Pedrotti (Università di Camerino)

I boschi nativi in Argentina e in Italia: stato di conservazione e prospettive per il futuro.


APPENA POSSIBILE PUBBLICHEREMO IL CONTRIBUTO DELL'AMICA E COLLABORATRICE BETI PIOTTO

giovedì 15 settembre 2016

ANCORA SULLA XYLELLA - COMUNICATO CNR - CULTIVAR RESISTENTE ALLA XYLELLA





RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO

I
COMUNICATO STAMPA 31/2017

Scoperta un’altra cultivar di olivo resistente alla Xylella

Nuovi risultati dall'impegno del Consiglio nazionale delle ricerche nella ricerca di soluzioni all’emergenza fitosanitaria che affligge da qualche anno l'olivicoltura pugliese. Ricercatori dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr, assieme a colleghi dell'Università di Bari e del Centro di ricerca Basile Caramia, hanno scoperto fenomeni di resistenza nella varietà di olivo ‘Favolosa’, oltre che nel ‘Leccino’

L'epidemia di Xylella fastidiosa che affligge da qualche anno l'olivicoltura pugliese ha ormai varcato i confini della provincia di Lecce, interessando anche parte delle provincie di Brindisi e Taranto. Si tratta di un territorio che ospita circa venti milioni di ulivi, una parte non trascurabile dei quali ormai gravemente compromessa. Una situazione preoccupante a cui la scienza è chiamata a cercare soluzioni: la stima di Coldiretti Puglia è di un danno di oltre un miliardo di euro.
In questo quadro si inserisce uno studio sulla resistenza al batterio di alcune cultivar di olivo, portato avanti dai ricercatori dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Consiglio nazionale delle ricerche (Ipsp-Cnr) assieme a colleghi dell'Università  di Bari e del Centro di ricerca Basile Caramia, che oltre a confermare i fenomeni di resistenza già  descritti nella varietà di olivo ‘Leccino’ riporta per la prima volta, con risultati che i ricercatori definiscono “sorprendenti”, tratti di resistenza anche nella cultivar FS-17 (all’estero nota come ‘Favolosa’). Si tratta di una selezione di semenzali della cv Frantoio ottenuta dal prof. Giuseppe Fontanazza e brevettata dall'Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo del Cnr (Isafom-Cnr). 
La scoperta, appena pubblicata sull'ultimo numero de L'Informatore Agrario, segue quella della resistenza della cultivar ‘Leccino’ per la quale lo stesso team aveva pubblicato a giugno dello scorso anno un’analisi di trascrittomica sulla rivista internazionale BMC Genomics. Nei giorni scorsi l'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, consulente scientifico della Commissione Europea, ha pubblicato un rapporto in cui si conferma che il ‘Leccino’ e la cultivar FS-17 sono tolleranti alla Xylella. La ricerca di fonti di resistenza in olivo è uno dei principali obiettivi perseguiti dai due Progetti del Programma H2020 finanziati dall'Unione Europea: Pest Organisms Threatening Europe (POnTE) e Xylella fastidiosa Active Containment Through a Multidisciplinary-Oriented Research Strategy (Xf-Actors) entrambi coordinati dall’Ipsp-Cnr.
“Questa scoperta”, dichiara il presidente del Cnr Massimo Inguscio, “rafforza le speranze di salvare l'olivicoltura, ora gravemente minacciata, nelle aree interessate dal batterio, ed è l'ulteriore dimostrazione del contributo che il Cnr, impegnato in prima linea sin dalla prima identificazione del patogeno, sta dando alla ricerca di soluzioni concrete e di grande impatto sull'economia, sull'occupazione, e sulla salvaguardia del territorio”.
“Sono attualmente già circa 300 le cultivar di olivo in sperimentazione, numero non esaustivo ma certamente significativo rispetto all'ampiezza del germoplasma olivicolo mediterraneo”, evidenzia Francesco Loreto, direttore del Dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr. “È una ricerca su cui sono concentrate le attenzioni, e le speranze, non solo degli olivicoltori Italiani e di tutti i paesi olivicoli del Mediterraneo, ma anche di Nord Africa, Sud Africa, fino alle lontane Argentina, Cile ed Australia”.
L’importante risultato è anche frutto della stretta collaborazione tra i ricercatori e le realtà produttive del territorio, quali aziende olivicolo-olearie, cooperative agricole e organizzazioni provinciali e nazionali dei produttori. “Nelle prossime settimane verrà organizzata una conferenza stampa con le istituzioni”, ha annunciato Loreto, “per fornire i dettagli circa la ricerca e le prospettive delle sperimentazioni in corso e per comunicare le iniziative intraprese, in accordo con i licenziatari, al fine di favorire e controllare la diffusione delle cultivar di olivo tolleranti, aiutando un settore e una regione già fortemente penalizzati dall'epidemia”.

Roma, 18 aprile 2017

PAGAMENTO SERVIZI ECOSISTEMICI - NUOVA DELEGA E ATTI COSEGUENTI - AGGIORNAMENTO PSEA





PSEA AGGIORNAMENTO


UN TESTO UNICO CON DISPOSIZIONI SFUGGITE A MOLTI



DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34
Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

Art. 7

Disciplina delle attivita' di gestione forestale

8. Le regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n.  659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici  ed ambientali (PSE)  generati  dalle  attivita'  di  gestione  forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici  impegni  silvo-ambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari  dei servizi nella definizione, nel monitoraggio  e  nel  controllo  degli accordi  contrattuali.  I criteri di definizione dei sistemi  di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE)  risultano essere quelli di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con particolare riguardo ai beneficiari finali  del  sistema  di pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto  articolo 70.
9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8, deve avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
    a)  la volontarieta' dell'accordo, che dovra' definire   le modalita' di fornitura e di pagamento del servizio;
    b) l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;
    c) la permanenza delle diverse funzioni di  tutela  ambientale presenti prima dell'accordo.

In sostanza e’ entrato nel nostro ordinamento il sistema di pseA (cioe’ i pagamenti per servizi ecosistemici  e ambientali) che trae origine dagli studi di Elinor Ostrom premio nobel per l’economia del 2009.
Non sono riuscito a comprendere da quale delega provengano le disposizioni ma comunque e’ un fatto molto importante.
Ricordo che i sistemi di remunerazione per servizi ecosistemici ed ambientali si sono affacciati in Italia prima con la delega al Governo contenuta nella cd. “green economy”, L. 28.12.2015 n. 221, non esercitata e prorogata su cui cfr comunque art. 70 comma 1 e art. 70 comma 2 citati.
















IN UN EMENDAMENTO DEL RELATORE PRESENTATO IL 14 SETTEMBRE 2016 IN COMMISSIONE AL TESTO DELL'A.S. 119 (AREE PROTETTE) INSERITA NUOVAMENTE LA DELEGA, SCADUTA AD AGOSTO PER GLI PSEA.



QUESTO E' IL TESTO



EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE 
21.0.6
IL RELATORE
Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di Pagamento dei Servizi Ecosistemici (PSE).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il sistema di PSE sia definito quale remunerazione, su base volontaria, di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi, l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;
b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
d) prevedere in ogni caso che i sistemi di PSE possano essere attivati per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;
e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;
f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;
g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;
h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dai sistemi di PSE siano destinati anche alla adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;
i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e dei soggetti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa comunitaria e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di riserva genetica in considerazione dell'attuazione del Protocollo di Nagoya;
m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché del procedimento di cui al comma 3.»