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ENVIRONMENT AND OLD LANDSCAPE

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mercoledì 27 gennaio 2016

REMUNERAZIONE SERVIZI ECOSISTEMICI : IMPORTANTE INNOVAZIONE LEGISLATIVA

NOVITA': UN EMENDAMENTO GOVERNATIVO AL D.L. 113/2016
SPOSTA IL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI 6 MESI (SCADEVA IL 2 DI AGOSTO)
VI TERREMO INFORMATI



SERVIZI ALLA COMUNITA' REMUNERABILI PERCHE'
SVOLTI PER INTERESSI COLLETTIVI





OASI SERRANELLA
FOTO: R.CONTI

OASI SERRANELLA
FOTO: R. CONTI


LA DELEGA AL GOVERNO CONTENUTA NELLA CD “ GREEN ECONOMY “
Legge 28 dicembre 2015 n.221

IN MATERIA DI  P.S.E.A.
(pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali)

Art 70
PRIMA DI RIPRODURRE IL TESTO QUALCHE CONSIDERAZIONE

Il sistema di PSEA sarà attivato in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune.
La norma prevede che siano in ogni caso remunerati servizi quali: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche.
Nel sistema di PSEA saranno inoltre considerati interventi di pulizia e manutenzione dell’alveo dei fiumi e dei torrenti.
Con questo provvedimento normativo viene inoltre espressamente riconosciuto il ruolo svolto dalle foreste e dall’agricoltura per il mantenimento dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l’obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che tutelano gli ecosistemi.
Beneficiari finali del sistema di PSEA saranno i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni. Saranno infine introdotte forme di premialità a beneficio dei Comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale.
Il dispositivo, che la Coldiretti ha valutato positivamente, introduce i criteri direttivi in vista della definizione di un sistema che assicuri la remunerazione dei servizi resi, anche dall’agricoltura, per l’ambiente e l’ecosistema.
Il sistema di Psea viene definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici ed ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene.
Tra i criteri direttivi, la nuova disposizione indica l’obiettivo di assicurare la remunerazione dei servizi di fissazione  del carbonio delle foreste e dell’arboricoltura da legno di proprietà demaniale,  collettiva e privata; di regimazione delle acque nei bacini montani; di salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche.
Nel sistema di Psea, devono essere considerati gli interventi di pulizia e manutenzione dell’alveo dei fiumi e dei torrenti e che debba essere riconosciuto il ruolo svolto dall’agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l’obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi

Il sistema, le finalita’ , le modalita’ di funzionamento appaiono ancora un poco oscure ma il principio alla base sembrerebbe il riconoscimento pubblico, da parte della legislazione statale, di una funzione “ecosistemica” di alcune attivita’ e funzioni (pubbliche e private).
Si tratta di argomento assai complesso su cui ci ripromettiamo di tornare.
Questo il testo della delega approvata:
Art. 70
Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione  dei  servizi ecosistemici e ambientali
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori  oneriper  la  finanza  pubblica,  uno  o  piu'  decreti  legislativi   perl'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici  e ambientali (PSEA).
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1  sono  adottati,  previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  deldecreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive modificazioni,  nel  rispetto  dei  seguenti   principi   e   criteri direttivi:
  a)  prevedere  che  il  sistema  di   PSEA   sia   definito   quale remunerazione di una quota  di  valore  aggiunto  derivante,  secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione  dei  servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica  della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma  restando  la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
  b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato,  in  particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in  concessione di un bene naturalistico di  interesse  comune,  che  deve  mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
  c) prevedere che  nella  definizione  del  sistema  di  PSEA  siano specificamente individuati i servizi  oggetto  di  remunerazione,  il loro valore, nonche' i relativi obblighi contrattuali e le  modalita' di pagamento;
  d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti  servizi:
fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura  da  legno di proprieta' demaniale,  collettiva  e  privata;  regimazione  delle acque nei bacini  montani;  salvaguardia  della  biodiversita'  delle prestazioni   ecosistemiche   e   delle   qualita'    paesaggistiche;
utilizzazione di proprieta' demaniali  e  collettive  per  produzioni energetiche;
  e) prevedere che nel sistema di PSEA siano  considerati  interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
  f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto  dall'agricoltura e  dal   territorio   agroforestale   nei   confronti   dei   servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso  cui il pubblico operatore  possa  creare  programmi  con  l'obiettivo  di remunerare gli  imprenditori  agricoli  che  proteggono,  tutelano  o forniscono i servizi medesimi;
  g) coordinare e  razionalizzare  ogni  altro  analogo  strumento  e istituto gia' esistente in materia;
  h) prevedere che beneficiari finali del sistema  di  PSEA  siano  i comuni, le loro unioni, le aree protette,  le  fondazioni  di  bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
  i) introdurre forme di  premialita'  a  beneficio  dei  comuni  che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilita' ambientale e urbanistica  e  forme  innovative  di   rendicontazione   dell'azione amministrativa;
  l) ritenere precluse le attivita' di stoccaggio di gas naturale  in acquiferi profondi.
  3. Gli schemi  dei  decreti  legislativi,  corredati  di  relazione tecnica che dia conto della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica affinche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni  dalla  data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia  e per i profili finanziari. Decorso tale  termine,  i  decreti  possono essere comunque emanati. Qualora il  termine  per  l'espressione  dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta  giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma  1, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
VEDREMO COME VERRA' ESERCITATA LA DELEGA.
ALL'ESITO DELLA DELEGA SONO INTERESSATE LE AREE PROTETTE, LE UNIVERSITA' AGRARIE (USI CIVICI), PROPRIETA' COLLETTIVE, I BACINI IMBRIFERI MONTANI, CONSORZI BIM, LE COMUNITA' MONTANE

BIBLIOGRAFIA :


Autore: Midler, E .; Pascual, U .; Drucker, AG; Narloch, U .; Soto, JL
Economia ecologica, vol. 120
Pagine: p. 394-405
Editore: Elsevier
Anno di pubblicazione: 2015
Formato pubblicazione: PDF
Lingua: EN


E LA COSPICUA BIBLIOGRAFIA CITATA NELL’ARTICOLO

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