UN TESTO UNICO CON DISPOSIZIONI SFUGGITE A MOLTI
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34
Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.
Art. 7
Disciplina delle attivita' di gestione forestale
8. Le
regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale
dell'Unione europea COM (2013) n. 659
del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento dei servizi
ecosistemici ed ambientali (PSE) generati
dalle attivita' di
gestione forestale sostenibile e
dall'assunzione di specifici
impegni silvo-ambientali informando
e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel
monitoraggio e nel
controllo degli accordi contrattuali.
I criteri di definizione dei sistemi
di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di cui all'articolo
70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con particolare riguardo ai
beneficiari finali del sistema
di pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto articolo 70.
9. La
promozione di sistemi PSE di cui al comma 8, deve avvenire anche nel rispetto
dei seguenti principi e criteri generali:
a) la volontarieta' dell'accordo, che dovra' definire le modalita' di fornitura e di pagamento del
servizio;
b)
l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni
ordinarie di offerta dei servizi;
c) la
permanenza delle diverse funzioni di
tutela ambientale presenti prima
dell'accordo.
In
sostanza e’ entrato nel nostro ordinamento il sistema di pseA (cioe’ i pagamenti per servizi
ecosistemici e ambientali) che trae
origine dagli studi di Elinor Ostrom premio nobel per l’economia del 2009.
Non sono riuscito
a comprendere da quale delega provengano le disposizioni ma comunque e’ un
fatto molto importante.
Ricordo
che i sistemi di remunerazione per servizi ecosistemici ed ambientali si sono
affacciati in Italia prima con la delega al Governo contenuta nella cd. “green economy”, L.
28.12.2015 n. 221, non esercitata e prorogata su cui cfr comunque art. 70 comma
1 e art. 70 comma 2 citati.
IN UN EMENDAMENTO DEL RELATORE PRESENTATO IL 14 SETTEMBRE 2016 IN COMMISSIONE AL TESTO DELL'A.S. 119 (AREE PROTETTE) INSERITA NUOVAMENTE LA DELEGA, SCADUTA AD AGOSTO PER GLI PSEA.
QUESTO E' IL TESTO
EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI
DI LEGGE
21.0.6
IL RELATORE
Dopo l'articolo 21, inserire il
seguente:
«Art.
21-bis.
(Delega al Governo per l'introduzione di
sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi
per l'introduzione di un sistema volontario di Pagamento dei Servizi
Ecosistemici (PSE).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il sistema di PSE sia
definito quale remunerazione, su base volontaria, di una quota di valore
aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi
di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la
salvaguardia nel tempo degli ecosistemi, l'eventuale incremento della loro
funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;
b) prevedere che il sistema di PSE sia
attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione
in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere
intatte o incrementare le sue funzioni;
c) prevedere che nello strumento negoziale
siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro
valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di
pagamento;
d) prevedere in ogni caso che i sistemi di
PSE possano essere attivati per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione
del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno
di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle
acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo
alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni
ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo
delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea
COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private
per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al
turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi
concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli
agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio
agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi
di incentivazione previsti nei programmi territoriali;
e) prevedere che nel sistema di PSE siano
considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei
torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;
f) coordinare e razionalizzare gli
istituti esistenti in materia;
g) prevedere, in particolare, forme di
remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni,
dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni
comuni, comunque denominate e prevedere, conseguentemente, idonee forme di
rendicontazione;
h) prevedere che gli introiti finanziari
derivanti dai sistemi di PSE siano destinati anche alla adeguata manutenzione
del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi
ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale
vincolo di destinazione;
i) introdurre forme di premialità a
beneficio degli enti territoriali e dei soggetti gestori delle aree protette
che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in
conformità alla normativa comunitaria e forme innovative di rendicontazione dell'azione
amministrativa;
l) ritenere precluse le attività di
stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di riserva
genetica in considerazione dell'attuazione del Protocollo di Nagoya;
m) tener conto dei compiti del Comitato
per il capitale naturale previsto all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015,
n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte con quelle
contenute in tale disposizione.
3. Gli schemi dei decreti legislativi,
corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei
medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di
assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine
previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente
articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e
integrativi, con il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
2, nonché del procedimento di cui al comma 3.»