In mostra a Expo 2015i frutti degli alberi più antichi
MILANO. Ancora pochi giorni per visitare la Mostra dei frutti degli
alberi secolari o addirittura millenari, allestita al terzo piano del
Padiglione Italiano dell’Expo dall’Associazione Nazionale Patriarchi. Sono
antiche varietà di mele, pere, uve, sorbe, olive, giuggiole, cotogne,
melegrane, accompagnate da tele stampate in Romagna da Pascucci e ideate dal
poeta Tonino Guerra.
Sono presenti i frutti
di sei regioni: Sicilia, Sardegna, Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino
Alto Adige. Esposti i grappoli dell’uva Versoaln prodotta dalla vite più
grande, e forse più antica, del mondo, l’uva Corinto piantata dai Greci in
Sicilia, le olive selvatiche dell’albero più antico d’Italia, l’Ogliastro di
Luras, di almeno 3500 anni. Tutti questi “gemelli” dei Patriarchi sono stati
ottenuti per talea e conservati in un “archivio vivente” a Verghereto presso
Forlì in circa 12.000 esemplari.
METRO DEL 26 OTTOBRE 2015
LEGGETE SOTTO.....
RICEVIAMO DA VITTORIO EMILIANI
COMUNICATO STAMPA
ASSOCIAZIONE PATRIARCHI DELLA NATURA
Dal 6 ottobre prossimo
una sala al secondo piano del Padiglione Italiano dell’Expo sarà dedicata per
tre settimane alla esposizione dei frutti (mele, pere, uva, sorbe, olive,
giuggiole, cotogne, melegrane, ecc.) dei Patriarchi vecchi di secoli o di
millenni, con una serie di tele stampate in Romagna da Pascucci ideate dal
poeta Tonino Guerra. Tale esposizione è organizzata dalla Associazione
Nazionale Patriarchi della Natura presieduta dall’agronomo Sergio Guidi.
Sono presenti i
frutti di sei regioni, da Sud a Nord: Sicilia, Sardegna, Umbria,
Emilia-Romagna, Lombardia, Trento-Bolzano. Fra i frutti più singolari: i
grappoli dell’uva Versoaln prodotta dalla vite più grande, e forse più antica,
del mondo (500 anni in un castello presso Merano, oltre trecento bottiglie di
vino bianco all’anno) le noci del grande Noce dei Trocchi umbro (6 metri di
circonferenza, trecento anni), le Pere cocomerine di Romagna, dalla stessa zona
il Melograno di Faenza con frutti enormi, anche più di 1 kg e mezzo, l’uva
Corinto piantata dai Greci in Sicilia, le olive selvatiche dell’albero più
antico d’Italia, l’Ogliastro di Luras presso Tempio Pausania, di almeno 3500
anni.
Tutti questi
“gemelli” dei Patriarchi sono stati ottenuti per talea e conservati in un
“archivio vivente” presso Forlì in circa 12.000 esemplari.
Con questa
mostra si vogliono riproporre alcuni temi di fondo: a) la tutela e il recupero
della biodiversità vegetazionale italiana, ancora ricca ma in fase di
impoverimento; b) il riuso nelle colture normali di genomi resistentissimi ai
secoli, ai mutamenti climatici, ai parassiti; c) la riscoperta di un arco
stagionale di varietà – da quelle precoci a quelle tardive – che possono evitare
la lunga conservazione in frigo; d) la scoperta per molti di sapori e di
profumi che le colture di tipo “industriale” hanno appiattito o fatto sparire.
Per
informazioni, sergioguidi19@gmail.com,
348 7334726 oppure Andrea Gulminelli 328 4234734, o Vittorio
Emiliani emiliani35@alice.it.
NOCE DEI TROCCHI
COSA DEVONO FARE I COMUNI?
ARt. 3. Censimento degli alberi monumentali
Art. 4. Definizione di albero monumentale
Art. 5. Criteri di monumentalità
GUIDI, ZILIOLI, EMILIANI
NOCE DEI TROCCHI
COSA DEVONO FARE I COMUNI?
ALBERI MONUMENTALI
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10
Norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani
………OMISSIS
Art. 7.
(Disposizioni per la
tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate
di particolare pregio paesaggistico,
naturalistico,
monumentale, storico e culturale)
1. Agli
effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio
della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:
a) l’albero ad alto fusto isolato o
facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate
ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari
esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio
naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che
recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista
storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare
pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli
inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in
particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali
ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche
private.
2. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabiliti i princìpi e i criteri direttivi per il
censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed
il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di
cui al comma 3, ed è istituito l’elenco degli alberi monumentali d’Italia alla
cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell’avvenuto inserimento
di un albero nell’elenco è data pubblicità mediante l’albo pretorio, con la
specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi
abbia interesse possa ricorrere avverso l’inserimento.
L’elenco degli
alberi monumentali d’Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a
disposizione, tramite sito internet,
delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
3. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano
la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base
degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al
Corpo forestale dello Stato. L’inottemperanza o la persistente inerzia delle
regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine,
l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
4. Salvo che
il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi
monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli
abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per
casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale,
previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale
dello Stato.
5. Per
l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
per l’anno 2013 e di 1 milione di euro per l’anno 2014. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
D.M. 23 ottobre 2014
Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e
criteri direttivi per il loro censimento.
OMISSIS..........
I
ARt. 3. Censimento degli alberi monumentali
1. Entro il
31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad
effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di
loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno, le regioni provvedono
a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni.
Qualora presso le regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi
della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali,
tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche sugli
esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati
nel presente decreto.
2. Il
censimento sarà realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione
territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a
seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle
segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti
territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato - Direzioni
regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo.
Art. 4. Definizione di albero monumentale
1. Ai sensi
dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si intende per «albero monumentale»:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive
naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che
possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età
o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e
peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o
memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle
tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale,
storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi
architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville,
monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Ai fini
dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazioni
vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b), si considerano gli
esemplari appartenenti sia a specie autoctone - specie naturalmente presenti in
una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte
senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo - che
alloctone - specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata
area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o
accidentale, dell'uomo -.
Art. 5. Criteri di monumentalità
1. I criteri
di attribuzione del carattere di monumentalità, sono i seguenti:
a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto
strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle
condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una
specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco,
l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e proiezione della chioma, costituisce
elemento di filtro nella selezione iniziale ma non è imprescindibile qualora
gli altri criteri siano di maggiore significatività. A tale proposito, i valori
soglia minimi della circonferenza sono individuati mediante appositi atti.
Importante nella valutazione è l'aspetto relativo alla aspettativa di vita
dell'esemplare, che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel
rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile sia sotto il profilo
fitosanitario che statico, questo valutato mediante l'utilizzo delle
metodologie in uso;
b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il
portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche
dell'importanza che ad essi è stata sempre attribuita dall'uomo nel corso della
storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in
particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali
(es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera
perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento dominante) o per
azioni dell'uomo (es. potature) che possano aver indotto forma o portamento
singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;
c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si
insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al
pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza.
L'albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie
animali in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale
prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la
salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la
conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;
d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla
rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A
tale riguardo si considerano anche le specie estranee all'area geografica di
riferimento, quindi esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di
areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;
e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda
particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su
di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con
altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da
una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi
architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono
inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse
storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori
di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e
valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento
distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di
continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei
precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse
componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella
percettiva. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato
d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo;
g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente
antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità
dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una
cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi.
Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni,
leggende, riferimenti religiosi, ecc. Tale valenza è generalmente nota a
livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in
iconografie, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio di cui alla presente
lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente
competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. Nella
applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo,
sarà assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e
paesaggistico in cui l'albero insiste.