APPROVATO
DEFINITIVAMENTE
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Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare.
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Art. 1.
(Oggetto e finalità).
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1.
La presente legge, in conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a
Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994,
n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso
esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al Piano nazionale sulla
biodiversità di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la
conservazione in situ, on farm ed ex situ della
biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012,
stabilisce i princìpi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e
di valorizzazione della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse
genetiche di interesse alimentare ed
agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
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2. La tutela
e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono perseguite anche
attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i
fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di
inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.
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3. Il
sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è
costituito:
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a)
dall'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 3;
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b)
dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4;
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c)
dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 5;
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d)
dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.
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4.
Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali
e locali nonché gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a
fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della
biodiversità di interesse agricolo
e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.
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5. Ai fini
della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità
di interesse agricolo e
alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere
anche le attività degli agricoltori tese al recupero delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario
vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione
del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione
della biodiversità di interesse
agricolo e alimentare.
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6. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e le università possono promuovere progetti
tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità di interesse agricolo e alimentare
agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate
attività di formazione e iniziative culturali.
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Art. 2.
(Definizioni).
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1.
Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario » si intende il materiale
genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo
o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura.
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2. Ai fini
della presente legge, per «risorse locali» si intendono le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario:
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a)
che sono originarie di uno specifico territorio;
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b)
che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte
da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e
integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
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c)
che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente
scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di
conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.
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3.
Ai fini della presente legge, sono definiti «agricoltori custodi» gli
agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda
agricola ovvero in situ,
delle risorse genetiche di interesse
alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di
erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della presente legge, sono
definiti «allevatori custodi» gli allevatori che si impegnano nella
conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario
animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica,
secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri
genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n.
30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni
regionali emanate in materia.
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4. Ai fini della presente legge, le espressioni
non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse
è attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano
nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida
nazionali di cui all'articolo 1 o dalle eventuali successive modificazioni degli
stessi.
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Art. 3.
(Anagrafe nazionale
della biodiversità di interesse
agricolo e alimentare).
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1.
È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
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2.
Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario
locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di
estinzione o di erosione genetica.
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3.
L'iscrizione di una risorsa genetica di
interesse alimentare ed agrario locale nell'Anagrafe è subordinata a
un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta
caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua adeguata
conservazione in situ ovvero
nell'ambito di aziende agricole o ex situ, dell'indicazione corretta
del luogo di conservazione e dell'eventuale possibilità di generare materiale
di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nel
primo periodo, non si può procedere all'iscrizione.
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4. Le
specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri
vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15
gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonché i tipi genetici autoctoni animali in
via di estinzione secondo la classificazione FAO, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.
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5. Le
risorse genetiche di interesse
alimentare ed agrario iscritte nell'Anagrafe sono mantenute sotto la
responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di
proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti
l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti
di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di
protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della
convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata
a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23
ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n.
110. Non sono altresì brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario
anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, né le loro
parti e componenti, ai sensi del Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3
novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101.
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6. Per
l'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è
integrata, per l'anno 2015,
di euro 288.000.
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Art. 4.
(Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
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1.
È istituita la Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, composta:
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a)
dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del
germoplasma ex situ;
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b)
dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.
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2.
La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario
locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la
conservazione in situ ovvero
nell'ambito di aziende agricole o
ex situ, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o
altre forme di valorizzazione.
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3. La Rete è
coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
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Art. 5.
(Portale nazionale della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
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1.
È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di:
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a)
costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche
di interesse alimentare ed agrario
locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale;
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b)
consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario
locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e
gestione;
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c)
consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
in Italia.
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2.
Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale, anche attraverso le
rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche
effettuate sulle risorse genetiche di
interesse alimentare ed agrario locali di interesse ai fini della
presente legge.
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3. Per
l'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è
integrata, per l'anno 2015,
di euro 152.000.
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Art. 6.
(Conservazione in situ, nell'ambito
di aziende agricole ed ex situ).
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1.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva
competenza, individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia
per attivare la conservazione ex situ delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario
locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete
nazionale della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare.
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2. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli agricoltori custodi,
anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione, in
situ ovvero nell'ambito di
aziende agricole, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali soggette a
rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio, nonché per incentivare e promuovere
l'attività da essi svolta, e provvedono alla loro iscrizione alla Rete
nazionale della biodiversità di interesse
agricolo e alimentare.
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Art. 7.
(Piano e Linee guida
nazionali per la conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
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1.
All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse
agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on
farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica
di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la
biodiversità di interesse agricolo
e alimentare di cui all'articolo 8.
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2. Il Piano
nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali
di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente
e in ogni caso almeno ogni cinque anni, al fine di tener conto dei
progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi della
ricerca scientifica nonché dell'evoluzione delle normative in materia a
livello nazionale e internazionale.
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Art. 8.
(Comitato permanente per
la biodiversità
di interesse agricolo e
alimentare).
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1.
Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale,
regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
tutela della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare, è istituito presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente per la
biodiversità di interesse agricolo
e alimentare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.
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2. Il
Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ed è costituito da sei rappresentanti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle
stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un
rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da un
rappresentante del Ministero della salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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3. Il
Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:
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a)
individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel
Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;
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b) raccogliere le
richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle
alle istituzioni scientifiche competenti;
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c) favorire lo scambio di
esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della
normativa vigente in materia;
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d)
raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e
all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, coordinando le azioni
da realizzare;
|
e) favorire il trasferimento
delle informazioni agli operatori locali;
|
f)
definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di
valutazione delle risorse genetiche di
interesse alimentare ed agrario locali.
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4.
Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al Comitato permanente
per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009, che è soppresso.
|
5. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di
organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per
l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e
istituzioni di ricerca. Al funzionamento del Comitato si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La
partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi,
gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
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6. Il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle
Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto
dal presente articolo.
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Art. 9.
(Tutela delle varietà vegetali iscritte
nell'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi).
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1.
Al comma 4 dell'articolo 45 del codice della proprietà industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo
la lettera b) è aggiunta la seguente:
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«b-bis)
le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi
di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di
specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari
tradizionali».
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Art. 10.
(Fondo per la tutela
della biodiversità
di interesse agricolo e
alimentare).
|
1.
Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare oggetto della presente
legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali è istituito, con una dotazione di 500.000 euro annui a
decorrere dal 2015, il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare,
destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in
attuazione della presente legge,
nonché per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a
fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di
varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di
estinzione.
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2. Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
proprio decreto, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalità di
funzionamento del Fondo e individua le azioni di tutela della biodiversità da
sostenere.
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Art. 11.
(Commercializzazione di
sementi di varietà da conservazione).
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1.
Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
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«6.
Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro
nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno
evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla
vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione
relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero
scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare,
secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e
del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia fitosanitaria».
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Art. 12.
(Istituzione degli
itinerari della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare).
|
1.
Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione
della biodiversità di interesse
agricolo e alimentare. In tale ambito sono altresì previsti appositi
itinerari, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario
locali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e
lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei
luoghi di conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei
prodotti connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta.
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Art. 13.
(Comunità del cibo e
della biodiversità di interesse
agricolo e alimentare).
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1.
Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie
e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4,
nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei
consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di
comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
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2. Ai fini
della presente legge, sono definiti «comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare»
gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e
allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e
universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità
della biodiversità di interesse
agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di
ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di
trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.
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3. Gli
accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:
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a)
lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse
genetiche di interesse alimentare ed
agrario locali;
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b) la realizzazione di
forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di
prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
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c) lo studio e la
diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi
colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore
emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al
minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei
prodotti;
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d) lo studio, il recupero
e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla
naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e
alla corretta alimentazione;
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e)
la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali
strumenti di valorizzazione delle varietà locali, educazione all'ambiente e
alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree
dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.
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Art. 14.
(Istituzione della
Giornata nazionale della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare).
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1.
La Repubblica riconosce il giorno 20
maggio quale Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Tale riconoscimento non
determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora
cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di
orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3
della legge 5 marzo 1977, n. 54.
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2. In
occasione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono organizzati cerimonie,
iniziative, incontri e seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e
grado, dedicati ai valori universali della biodiversità agricola e alle
modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente.
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Art. 15.
(Iniziative presso le
scuole).
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1.
Al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversità
agricola e sulle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio
esistente, le regioni, nella predisposizione delle misure attuative dei
programmi di sviluppo rurale, possono promuovere progetti volti a realizzare,
presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative volte alla
conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.
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Art. 16.
(Interventi per la ricerca
sulla biodiversità di interesse
agricolo e alimentare).
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1.
Il piano triennale di attività del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria,
predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 454, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare e
sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché
interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento
all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non
geneticamente modificati e al risparmio idrico.
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2. Il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una
quota delle risorse iscritte
annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti innovativi
sulla biodiversità di interesse
agricolo ed alimentare, previo
espletamento delle procedure selettive ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
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Art. 17.
(Disposizioni
attuative).
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1.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui
all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di
istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3 e individua
le modalità tecniche di attuazione della Rete nazionale di cui all'articolo 4
nonché i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella
preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario
locali in conformità a quanto disposto dalle Linee guida nazionali di cui
all'articolo 7.
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Art. 18.
(Disposizioni
finanziarie).
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1.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 10, pari complessivamente ad euro 940.000
per l'anno 2015 e ad euro 500.000 a
decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
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2. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di
cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, 5 e
10, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
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